Contributi pubblici e danno erariale: la prova dello sviamento della finalità pubblica (Corte dei Conti Sez. III App. n. 100 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale da contributi pubblici, il rapporto di servizio con l’amministrazione erogatrice si configura quando il privato abbia posto in essere i presupposti per l’illegittima percezione del finanziamento oppure abbia disposto della somma in modo diverso da quello programmato, frustrando lo scopo perseguito dall’ente. La giurisdizione contabile si radica, pertanto, anche nei confronti di chi, privo di formale rapporto con l’ente, abbia materialmente disposto della risorsa. Nel merito, la responsabilità amministrativa esige la prova del danno: quando il finanziamento sia destinato all’allestimento di una struttura logistica e non al sostegno di una specifica attività, il mero uso collaterale dell’immobile non integra danno, se non si dimostra che le attività concomitanti abbiano per entità o modalità pregiudicato la finalità del contributo.

Il Fatto

La Regione Piemonte concedeva a una fondazione un contributo per la ristrutturazione di un centro polifunzionale per area congressi, nell’ambito di un programma regionale a sostegno del turismo religioso e culturale. La struttura, una volta ultimata, veniva utilizzata anche come convitto per i minori frequentanti una scuola parentale gestita da una società controllata dalla fondazione. La Guardia di Finanza accertava la compresenza di tali attività e segnalava la vicenda alla Procura regionale.

La Procura contabile conveniva in giudizio la fondazione, la società controllata, i rispettivi amministratori e il direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento del danno. La Sezione giurisdizionale regionale dichiarava il difetto di giurisdizione verso la società, i suoi amministratori e il direttore dei lavori, e condannava la fondazione e due amministratori al pagamento di una quota del contributo, stimata nel 30%. Proponevano appello principale la fondazione e due amministratori, appello incidentale la Procura regionale e ulteriore appello incidentale gli altri convenuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i giudizi e dichiara estinto il processo verso uno degli appellanti, deceduto, non essendo stati chiamati gli eredi. Affronta quindi la questione di giurisdizione con il criterio della ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione, purché preceduta dalle pregiudiziali di rito.

Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità e conferma il difetto di giurisdizione verso la società controllata, i suoi amministratori e il direttore dei lavori. Il contributo è stato richiesto e percepito unicamente dalla fondazione, alla quale sola sono imputabili le scelte organizzative; la società è rimasta estranea alla procedura di finanziamento. Nessun nesso è ravvisabile tra le condotte del direttore dei lavori e il danno, essendo pacifica la conformità dell’opera al progetto e alle varianti approvati.

Nel merito, la Corte accoglie il motivo degli appellanti sulla mancata prova del danno. Il finanziamento non atteneva alla gestione di una determinata attività, ma all’allestimento della struttura: il programma regionale ammetteva espressamente la gestione indiretta dell’attività e non imponeva alcun vincolo di esclusiva sulle tipologie di attività svolte. Non era quindi sufficiente provare che nella struttura si svolgessero attività ulteriori rispetto a quelle proprie del centro congressi.

Occorreva dimostrare che le attività concomitanti, per entità o modalità, avessero pregiudicato la finalità del contributo, penalizzando l’attività del centro. Tale prova non è stata fornita: i dati di bilancio, non contestati specificamente, indicano anzi come l’attività preminente, in ogni stagione, fosse proprio quella congressuale, mentre il convitto assumeva carattere economico residuale. Esclusa la prova del danno, elemento costitutivo essenziale, viene meno la responsabilità amministrativa della fondazione e degli altri appellanti, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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