Contributo a fondo perduto Covid e giurisdizione contabile sul percettore (Corte dei Conti Sez. II App. n. 55 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale, ai fini della sussistenza del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato percettore, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, è sufficiente che la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario. Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del d.l. n. 34/2020 (cd. decreto rilancio), convertito dalla legge n. 77/2020, non ha natura meramente solidaristica: esso persegue un interesse generale di salvaguardia del tessuto socio-economico nazionale e dei livelli occupazionali. Ne deriva che il percettore è inserito funzionalmente in un programma pubblicistico di più ampio respiro, con conseguente configurabilità del rapporto di servizio anche in assenza di obblighi di rendicontazione o di trasferimento di poteri autoritativi. La giurisdizione contabile sussiste, pertanto, con riguardo alla condotta che ha reso possibile l’erogazione e la percezione del contributo, restando distinta la giurisdizione tributaria sull’atto di recupero.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania aveva citato in giudizio il legale rappresentante di una società di produzione dolciaria, in proprio e nella veste sociale, chiedendo la condanna al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, di euro 45.009,00, oltre accessori. L’importo corrispondeva al contributo a fondo perduto ottenuto dalla società, che nella domanda aveva attestato un calo di fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 in misura superiore ai due terzi richiesti.

Secondo la prospettazione attorea, i controlli fiscali avevano accertato l’assenza di documentazione contabile e la mancata presentazione delle liquidazioni periodiche riferibili ai periodi considerati. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un atto di recupero, con successiva iscrizione a ruolo per mancata opposizione. La Sezione territoriale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’atto di citazione per difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice ordinario, ritenendo insussistente il rapporto di servizio. La Procura regionale ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dal rapporto di servizio quale criterio di discrimine della giurisdizione. Richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 9659/2023, n. 1994/2022, n. 7740/2023, n. 5228/2022 e n. 32523/2023, secondo cui il punto di discrimine tra giurisdizione ordinaria e contabile si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Il privato fruitore di fondi pubblici che, per sue scelte, incida negativamente sul programma imposto dalla pubblica amministrazione, realizza un danno erariale.

Il Collegio richiama inoltre proprie decisioni (Sez. II App. n. 31/2025, n. 164/2025, n. 117/2025, n. 468/2022, n. 200/2024, n. 106/2025), dalle quali ricava che il rapporto di servizio può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale, e può essere riconosciuto anche nei confronti dell’amministratore che abbia predisposto la falsa autocertificazione.

Sul piano normativo, la Corte esclude la natura meramente solidaristica del contributo. L’art. 25 del d.l. n. 34/2020 mira a compensare la perdita di fatturato, ma in funzione preminente di un interesse generale: la salvaguardia dell’intero tessuto socio-economico nazionale e dei livelli occupazionali registrati prima dell’emergenza pandemica. Il dato trova conferma nella preclusione, prevista dal comma 2, di concessione della misura ai soggetti la cui attività risulti già cessata: la preclusione non si giustificherebbe se si trattasse di un mero ristoro di pregiudizi già cristallizzati.

Il Collegio valorizza la conformità della misura alle indicazioni della Commissione europea del 13 e 20 marzo 2020 e la riconduce alla medesima finalità della garanzia statale sui finanziamenti di cui all’art. 13 d.l. n. 23/2020, già scrutinata da Corte conti, Sez. II App. n. 200/2024. La qualificazione come “contributo a fondo perduto” non osta, né rileva l’applicabilità del processo tributario all’atto di recupero ai sensi del comma 12: il regime di impugnazione del recupero non condiziona l’individuazione della giurisdizione su una responsabilità erariale distinta e a presupposti peculiari.

L’appello è pertanto accolto, con affermazione della giurisdizione contabile e rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., per la prosecuzione in diversa composizione del giudizio di merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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