Estinzione giudizio di conto per decorso termine quinquennale dal deposito telematico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 262 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto, previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., decorre dal perfezionamento del deposito del conto e non dal momento in cui lo stesso viene acquisito nei sistemi informativi della Sezione. Il deposito si perfeziona con l’invio del conto mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente all’epoca dei fatti, e la sua mancata presa in carico da parte della Segreteria, per disfunzioni operative o incertezze tecniche, non è opponibile all’agente contabile. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e il successivo deposito del medesimo conto tramite il sistema informativo non ha valenza interruttiva o novativa del termine.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Padova, per l’esercizio 2017, era titolare di un conto giudiziale riferibile a un’agente contabile con funzioni di economo di un centro di ricerca interdipartimentale. Il conto, inizialmente incluso in una resa cumulativa, veniva separato d’ufficio dal magistrato istruttore e acquisito nei sistemi informativi della Sezione in data 3 dicembre 2019, con ipotesi di compilazione d’ufficio ai sensi dell’art. 147, comma 3, cod. giust. cont.

Con relazione di irregolarità depositata il 3 dicembre 2024, il magistrato istruttore rilevava la mancanza della sottoscrizione dell’agente, l’assenza del provvedimento di parificazione e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, oltre a plurime criticità nella gestione del fondo economale. L’agente contabile eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo che il deposito fosse avvenuto via PEC il 17 luglio 2018.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta innanzitutto la disciplina del deposito telematico dei conti giudiziali. Prima dell’introduzione del sistema SIRECO, attivo dal 5 agosto 2019, il deposito poteva avvenire mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità disciplinate dal decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 2015. Tale decreto attribuiva piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi via PEC e imponeva alla Segreteria di confermare la presa in carico, attribuendo il numero di protocollo, entro il giorno lavorativo successivo.

Nel caso di specie l’invio del conto era avvenuto per posta elettronica certificata il 17 luglio 2018 e la documentazione trasmessa coincideva integralmente con quella successivamente reinviata tramite SIRECO. La Corte osserva che la presa in carico non si era mai formalmente perfezionata a causa di disfunzioni operative e di una prolungata interruzione del nuovo applicativo informatico. Tali circostanze, non opponibili all’agente contabile, non possono elidere il dato di fatto dell’avvenuto invio secondo le modalità consentite dalla normativa.

La Sezione afferma quindi che il termine decadenziale deve decorrere dal formale e corretto deposito del conto giudiziale, individuato nel primo giorno lavorativo successivo all’invio del messaggio PEC, e dunque nel 18 luglio 2018. Le incertezze tecniche e normative del periodo di transizione non possono pregiudicare l’interesse dell’agente alla certezza delle tutele e all’affidamento sul decorso del termine.

Quanto al successivo invio tramite SIRECO del 3 dicembre 2019, la Corte esclude che allo stesso possa attribuirsi valenza interruttiva o novativa del termine. L’interruzione è prevista in via tassativa solo nelle ipotesi contemplate dal legislatore, quali il deposito della relazione di cui all’art. 145, comma 4, cod. giust. cont. o le contestazioni con contestuale istanza di fissazione d’udienza. Riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito.

Accertato che il perfezionamento è avvenuto il 18 luglio 2018 e che la relazione è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il termine quinquennale, la Sezione dichiara l’estinzione del giudizio. L’effetto estintivo si è prodotto ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale, che tuttavia deve essere resa in sede collegiale per disporre le comunicazioni e la restituzione degli atti. La Corte respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo specificati i motivi e non contenendo la sentenza dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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