Mansioni extraistituzionali del docente e occultamento doloso del danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 215 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per mancato riversamento dei compensi percepiti per attività extraistituzionale non autorizzata, la mancata comunicazione all’amministrazione di appartenenza dello svolgimento dell’incarico integra il quid pluris richiesto per configurare l’occultamento doloso del danno. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, l’occultamento doloso sposta l’esordio della prescrizione alla data della scoperta del danno. In presenza di un obbligo giuridico di informare, il dolo può estrinsecarsi anche in una semplice omissione. Non escludono l’occultamento la pubblicità degli incarichi né la loro indicazione nella dichiarazione dei redditi, né l’eventuale loro rilevanza pubblica o la conoscibilità aliunde da parte dell’amministrazione.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un docente universitario di ruolo in regime di tempo pieno, contestandogli di aver svolto, negli anni 2011 e 2012, attività extraistituzionale senza la prescritta autorizzazione. In particolare, gli addebitava compensi percepiti per un incarico in favore di una società di gestione aeroportuale e per un rapporto professionale con un ingegnere, committente di un’opera strutturale, per un importo complessivo di € 25.209,76. Secondo la prospettazione attorea, i compensi non riversati integravano danno erariale, in violazione dell’art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 60 del t.u. n. 3/1957, dell’art. 6 della legge n. 240/2010 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 382/1980.

Il giudice di prime cure accoglieva l’eccezione di prescrizione. Escludeva l’occultamento doloso, ravvisando nella condotta del docente negligenza o erroneo convincimento interpretativo, e per l’incarico professionale riteneva non provata la natura dell’attività. La sentenza era appellata dalla Procura regionale, che censurava la statuizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dall’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, che àncora la prescrizione alla data di verificazione del fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, alla data della sua scoperta. La norma non richiede un’attività positiva di occultamento, ma uno spostamento in avanti del termine in presenza di un occultamento doloso oggettivo, quando l’amministrazione non sia in condizione di conoscere il danno.

In presenza di un obbligo giuridico di informare, precisa la Corte richiamando la giurisprudenza di legittimità e contabile, anche la semplice omissione può assumere effetto occultante: si configura il dolo omissivo quando l’inerzia riguarda un atto dovuto, cui il debitore è tenuto per legge. Nel caso del docente universitario, l’obbligo di informare l’Ateneo dello svolgimento di attività extraistituzionale trova fondamento negli artt. 1175 e 1375 cod. civ., espressione di doveri di correttezza e buona fede, nonché nell’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, nell’art. 11 del d.P.R. n. 382/1980 e nell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.

Il Collegio censura l’indagine sull’intenzionalità del silenzio operata dal giudice di prime cure, che postula a carico dell’amministrazione un onere di prova definito diabolico. La responsabilità discende da una fattispecie complessa: l’esercizio non autorizzato di un’attività incompatibile e l’omesso riversamento. L’omessa comunicazione si colloca come ante factum rispetto all’illecito e costituisce il quid pluris che differisce la prescrizione. Le autorizzazioni richieste e ottenute in precedenza, addotte per escludere il dolo, dimostrano piuttosto la consapevolezza del dovere disatteso.

Né rilevano la pubblicità degli incarichi o la loro indicazione nella dichiarazione dei redditi: la possibile conoscenza aliunde non incide, e il versamento fiscale attiene a un distinto rapporto. Quanto all’incarico professionale, il processo verbale di constatazione e la documentazione provano natura e contenuto dell’attività, retribuita e da autorizzare.

Accolto l’appello, la Corte afferma la tempestività dell’azione erariale, con decorrenza dalla trasmissione del verbale alla Procura contabile, e rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., per la prosecuzione del giudizio sul merito.

Nota della Redazione

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