Conto giudiziale del consegnatario per debito di vigilanza: giudizio improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 133 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, legato da un mero debito di vigilanza e non da un debito di custodia, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La distinzione tra le due figure riposa sull’art. 32 del R.D. n. 827/1924 e sull’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che escludono dall’obbligo i consegnatari con debito di vigilanza. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. In mancanza di tali presupposti, il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2021 da una consegnataria di beni mobili presso un Comune, in servizio di provveditorato ed economato. Il conto, redatto sul modello di legge, è stato depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale dopo la trasmissione all’ente.
Il magistrato istruttore, nella relazione, ha rilevato che il conto ricomprende attrezzature e arredi in uso continuativo presso l’ufficio di pertinenza, senza un rapporto di custodia in senso tecnico. La consegnataria ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di improcedibilità, qualificandosi consegnataria per mero debito di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della qualificazione del rapporto tra consegnatario e amministrazione ai fini della resa del conto giudiziale. La norma di riferimento è l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Nello stesso senso l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia comporta l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione di mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio.
Il Collegio precisa che, qualora la giacenza presso i singoli uffici risulti eccedente la ragionevole necessità di funzionamento, essa si configura come continuativo rifornimento, dando luogo a una vera e propria gestione contabile con debito di custodia e conseguente obbligo di resa del conto. I beni di consumo e le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi, ferma la rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. La mera elencazione dei beni inventariati, inoltre, non evidenzia la gestione in magazzino conforme al modello di legge. Il Collegio conclude che gravasse sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi della resa. Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile e, essendo limitato a questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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