Responsabilità erariale per contributo revocato prescritta la pretesa risarcitoria (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 242 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per la mancata restituzione di un contributo pubblico revocato, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale decorre dal provvedimento di revoca con richiesta di restituzione, che costituisce il dies a quo desumibile dagli atti. La generica prospettazione, in udienza, della possibile esistenza di un atto interruttivo non acquisito al processo non vale a fondare la pretesa risarcitoria. Tale istanza, valutata ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., integra piuttosto un argomento di prova di segno contrario, confermando l’assenza di atti interruttivi nel patrimonio documentale dell’attore. Ne consegue l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione ritualmente proposta dal convenuto, con rigetto della domanda restitutoria e risarcitoria.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il convenuto, legale rappresentante di un’associazione culturale, per sentirne accertare la responsabilità amministrativo-contabile e condannarlo al risarcimento del danno erariale di euro 9.033,15 in favore della Regione. La vicenda trae origine da un contributo di euro 17.000,00, concesso per la realizzazione di una stagione teatrale, di cui era stato erogato un anticipo del 50% pari a euro 8.500,00. A fronte della mancata rendicontazione, il contributo era stato revocato con richiesta di restituzione.
La Procura ha fondato la domanda sull’omessa rendicontazione e sulla mancata restituzione delle somme, qualificando la condotta come sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità perseguite. Il convenuto, costituitosi tardivamente, ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto azionato, oltre al difetto di legittimazione passiva e all’insussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria l’eccezione preliminare di prescrizione, ritenendola meritevole di accoglimento. Il Collegio individua il dies a quo del termine quinquennale nel solo documento prodotto in atti dalla Procura idoneo a fissarne la decorrenza: il provvedimento di revoca del contributo con contestuale richiesta di restituzione, datato 14 ottobre 2009.
Da tale data, secondo la Corte, il termine prescrizionale risulta ampiamente decorso, considerato che l’invito a dedurre è stato notificato solo in data 1° febbraio 2024. Il riferimento normativo è l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.
Il Collegio esamina poi la richiesta, formulata dal Procuratore in udienza, di assegnazione di un termine per acquisire una nota istruttoria dalla Regione o dall’agente della riscossione, volta a individuare un eventuale atto interruttivo notificato al convenuto. La Corte respinge tale istanza: essa, valutata ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce argomento di prova di segno contrario rispetto all’assunto attoreo. L’assenza, riconosciuta dallo stesso requirente, di un atto o fatto interruttivo non può essere supplita da una mera ipotesi.
La Corte sottolinea l’onere che gravava sulla Procura: acquisire prudenzialmente e tempestivamente, sin dall’invito a dedurre, la documentazione attestante l’interruzione, tenuto conto della prevedibilità dell’eccezione di prescrizione e del tempo trascorso, oltre quattordici anni dalla revoca. Rileva inoltre che l’eccezione è stata ritualmente proposta dal convenuto costituitosi, non potendo il giudice sollevarla d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 cod. civ.. Da qui il rigetto della domanda e la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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