Danno da disservizio e uso probatorio di sentenze penali non definitive (Corte dei Conti Sez. II App. n. 177 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il giudice contabile è titolare di un autonomo potere di apprezzamento delle prove, esercitabile ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., che gli consente di valorizzare anche sentenze penali non passate in giudicato e pronunce emesse ex art. 444 c.p.p., quand’anche abbiano riguardato la posizione di soggetti terzi. Il novellato art. 445, comma 1 bis, c.p.p. non preclude al giudice contabile l’accertamento autonomo dei fatti storici oggetto dell’imputazione erariale. Il danno da disservizio, figura di origine pretoria, comprende il pregiudizio conseguente all’esercizio illecito di pubbliche funzioni ed è risarcibile nei limiti dell’art. 1223 c.c., con quantificazione equitativa ex art. 126 c.c.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha convenuto in giudizio alcuni funzionari di Roma Capitale e dell’ASL Roma 1, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno da disservizio pari a oltre centomila euro. L’istruttoria contabile era stata avviata all’esito di un’indagine penale della Procura della Repubblica di Roma su fenomeni corruttivi legati al controllo di pratiche edilizie abusive.
La Sezione regionale, con la sentenza n. 145/2023, ha respinto l’istanza di sospensione del processo e l’eccezione di prescrizione, accogliendo parzialmente la domanda e condannando i convenuti a importi commisurati al 20% della retribuzione annua 2013. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello principali e incidentali gli interessati, deducendo l’insussistenza della condotta, del nesso causale, dell’elemento soggettivo e del danno, oltre alla prescrizione del credito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione necessaria, richiamando l’art. 106, comma 1, c.g.c. La sospensione presuppone un vincolo di consequenzialità con efficacia di giudicato, non un mero collegamento tra procedimenti. Il processo contabile e quello penale restano autonomi e indipendenti, non essendovi più spazio per una generale pregiudizialità del giudizio ordinario.
Sul piano prescrizionale, il Collegio ha respinto l’eccezione fondata sull’art. 66 c.g.c. In base all’art. 2, comma 2, dell’allegato 3 al codice, la nuova disciplina si applica ai fatti commessi dopo il 7 ottobre 2016. Il dies a quo risale al 29 dicembre 2014, ma la costituzione di parte civile e gli atti di costituzione in mora del 2017 hanno interrotto il decorso, rendendo tempestivi gli inviti a dedurre notificati nel dicembre 2021.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la figura del danno da disservizio, categoria di creazione giurisprudenziale che include il pregiudizio da esercizio illecito di pubbliche funzioni, con interruzione del sinallagma lavorativo e costo necessario a colmare il vuoto organizzativo. Ha poi riconosciuto al giudice contabile il potere di valutare autonomamente le risultanze penali, anche non definitive e anche relative a terzi correi, in coerenza con il principio della circolarità delle prove.
Quanto alla legge n. 150/2022, il Collegio ha escluso che l’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. impedisca l’utilizzo della sentenza di patteggiamento, che può essere posta a base di un autonomo accertamento dei fatti storici. Le doglianze sulla quantificazione sono state respinte: la misura del 20% e il riferimento all’annualità 2013 trovano riscontro nel periodo contestato e nella facoltà di liquidazione equitativa ex art. 126 c.c. Gli appelli sono stati riuniti e integralmente respinti, con conferma della sentenza e condanna dei soccombenti alle spese.
Nota della Redazione
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