Compensazione tra contributo comunale e credito pregresso spetta al giudice ordinario (TAR Veneto n. 1165 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto le note con cui il Comune, pur riconoscendo e quantificando il contributo economico in favore della persona con disabilità inserita in struttura residenziale, ne neghi l’erogazione opponendo in compensazione un credito pregresso vantato nei confronti del beneficiario. In tale ipotesi il petitum sostanziale non attiene al cattivo esercizio del potere amministrativo nella determinazione della compartecipazione alla retta, ma alla sussistenza dei presupposti di un istituto di diritto privato. La compensazione, disciplinata dagli artt. 1241 e ss. cod. civ., costituisce diritto potestativo e le note che la oppongono si configurano come atti paritetici, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Restano prive di rilievo le censure di illegittimità del regolamento comunale e di violazione delle garanzie procedimentali quando siano funzionali a dimostrare l’insussistenza del credito opposto in compensazione: il giudice ordinario potrà disapplicare il regolamento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E.

Il Fatto

Il ricorrente è persona affetta da disabilità, invalido civile con permanente inabilità lavorativa e portatore di handicap in situazione di gravità, ospitato dal 2011 presso un centro per disabili gestito da una struttura residenziale. Nell’aprile 2025 l’amministratore di sostegno ha presentato al Comune di Venezia istanza di concessione del contributo comunale per il pagamento della retta alberghiera, ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 133 del 2015.

Con nota del 26 agosto 2025 il Comune ha riconosciuto per il periodo 10 aprile – 31 dicembre 2025 un contributo di € 59,73 pro die, per complessivi € 15.888,18, calcolato sull’ISEE, ma ha comunicato che la somma non sarebbe stata erogata perché il ricorrente risultava debitore di € 85.060,88 e l’intero importo sarebbe stato computato a defalco di quel debito. Il ricorrente ha impugnato la nota, gli atti presupposti e il Regolamento comunale nelle parti in cui qualifica la prestazione come anticipazione soggetta a restituzione e determina la capacità contributiva dell’assistito in violazione del criterio ISEE, chiedendo la condanna del Comune al pagamento. Nel 2026, analoga nota ha riconosciuto € 20.799,32 per l’annualità, nuovamente defalcati: di qui i motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione, avvisando le parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Il riparto va operato secondo il criterio del petitum sostanziale, ossia in ragione della posizione soggettiva dedotta e della protezione accordata dall’ordinamento, secondo la lettura delle Sezioni Unite n. 5375 del 2025. La materia delle prestazioni economiche in favore di persone con disabilità inserite in strutture residenziali non rientra tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva dall’art. 133 c.p.a.

Il Tribunale ha osservato che le note avversate, pur riconoscendo il contributo e determinandone l’importo sulla base dell’ISEE, negano il pagamento imputandolo a compensazione di un credito pregresso del Comune, sorto tra il 2011 e il 2016. Dal secondo e dal terzo motivo emerge che il ricorrente non contesta il potere esercitato nell’esame delle istanze, ma la sussistenza dei presupposti della compensazione.

Non sono dunque oggetto di causa l’an e il quantum del contributo per il 2025 e il 2026, bensì le note nella parte in cui il Comune ha eccepito la compensazione esercitando il diritto riconosciuto dagli artt. 1241 e ss. cod. civ. Il petitum sostanziale concerne la pretesa insussistenza dei presupposti della compensazione e la controversia esula dalla giurisdizione amministrativa, perché il ricorrente agisce a tutela di un diritto soggettivo.

Le note impugnate, nella parte in cui oppongono la compensazione, si configurano come atti paritetici e non come provvedimenti adottati nell’esercizio di un potere pubblicistico: la compensazione è istituto di diritto privato e il suo esercizio costituisce diritto potestativo, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’indirizzo della Sez. III n. 10335 del 2014.

Né muta la conclusione la dedotta illegittimità del Regolamento comunale. Tali censure, al pari di quelle civilistiche come la prescrizione del credito, sono funzionali a dimostrare l’insussistenza del credito opposto in compensazione e pongono questioni incidentali relative a un rapporto patrimoniale di natura privatistica: il giudice ordinario potrà disapplicare il regolamento, se illegittimo e rilevante. Analogamente, la violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990, compreso il preavviso di rigetto, rileva solo quando si contesti il cattivo esercizio del potere pubblicistico.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con salvezza della riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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