Ottemperanza al giudicato per la Carta elettronica del docente: no all’astreinte (TAR Veneto n. 1169 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è accolto quando la sentenza sia passata in giudicato, sia stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e attiva la Carta elettronica del docente, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è invece respinta quando ricorrano «altre ragioni ostative», come la crisi della finanza pubblica e la complessità del procedimento esecutivo.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente con incarichi a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna al riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00 per ogni anno scolastico di servizio, con pagamento complessivo di € 2.000,00.
Notificata la sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione e attestatone il passaggio in giudicato, la parte ricorrente ha agito in ottemperanza perchè il Ministero non aveva spontaneamente attivato la Carta, pur a fronte del decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura esecutiva del giudizio ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione della pubblica amministrazione. Verifica quindi i presupposti: la notifica del titolo presso il domicilio digitale, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato, attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ..
Su quest’ultimo punto il Collegio richiama gli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni, attivando la Carta elettronica e versando l’importo del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, esclusa la loro equiparazione a voci retributive. Nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 60 giorni, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura, nessun compenso è liquidato.
Il Collegio respinge invece la domanda di penalità di mora. Richiamata la pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, rileva che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle «altre ragioni ostative», con riguardo alla specialità del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna, anche in ragione della complessità della procedura, articolata in più fasi e affidata a strutture centralizzate, nonchè della mole eccezionale del contenzioso seriale.
Nota della Redazione
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