Responsabilità amministrativa esclusa per contributo FESR: presunzioni della Procura prive di gravità (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 370 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di contributi pubblici, la domanda attorea è infondata quando le presunzioni poste dal Requirente a suo fondamento, valutate singolarmente e globalmente, sono prive di precisione, concordanza e gravità e non accreditano, secondo la regola del più probabile che non, che le opere per cui è giudizio siano state non eseguite o eseguite in misura e con costi inferiori a quelli del progetto finanziato. Il giudice contabile deve procedere a una valutazione analitica degli elementi acquisiti e a una successiva valutazione globale, scartando gli indizi intrinsecamente privi di rilevanza e conservando quelli che, già singolarmente, mostrino attitudine dimostrativa. Le indagini difensive compiute ex art. 327-bis cod. proc. pen. non costituiscono prove legali e restano rimesse al prudente apprezzamento del giudice. In tema di dichiarazioni sostitutive, la falsità va valutata nella prospettiva del dichiarante e in coerenza con il tenore della richiesta formulata dall’amministrazione.
Il Fatto
La Regione siciliana eroga alla società beneficiaria un contributo a valere sulla Linea di intervento 3.2.2.4 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, finalizzato alla parziale riconversione di un immobile in ristorante. Dopo il controllo di primo livello sulla rendicontazione, il contributo viene definitivamente determinato e il saldo liquidato. Sopravviene poi un provvedimento di revoca totale, adottato sul presupposto della falsità di dichiarazioni sostitutive relative ai rapporti di parentela con i fornitori e alla insussistenza di legami economico-finanziari con la compagine esecutrice dei lavori.
La Procura regionale contabile cita in giudizio la società e la sua legale rappresentante, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale corrispondente alla totalità del contributo incassato, oltre rivalutazione e interessi. I convenuti eccepiscono la prescrizione e contestano nel merito la ricostruzione accusatoria, depositando una comparsa con articolata produzione documentale e istruttoria difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione. Nelle controversie su contributi pubblici destinati alla realizzazione di un programma di politica pubblica, è sufficiente la prospettazione alternativa dello sviamento della risorsa dalla finalità pubblicistica ovvero della creazione dei presupposti per la sua illegittima percezione, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 18991 del 2017. Il petitum sostanziale della citazione resta quindi la indebita percezione del contributo.
L’eccezione di prescrizione è respinta. Il dies a quo del termine non coincide con la datio del beneficio, ma con la data della revoca, momento di disvelamento dell’illegittimità dell’erogazione. Il provvedimento di revoca, notificato nel luglio 2020, interviene nel quinquennio decorrente dalla data di incameramento del più risalente acconto e costituisce atto di costituzione in mora idoneo a interrompere la prescrizione anche nei confronti della legale rappresentante.
Nel merito, la Corte esamina le due contestazioni. Quanto alla dichiarazione sulla insussistenza di rapporti di parentela con i fornitori di immobilizzazioni immateriali, il Collegio rileva che la lex specialis non prevedeva tale dichiarazione tra gli oneri documentali del bando, che essa fu richiesta solo in fase di liquidazione del saldo e che il riferimento ai fornitori di immobilizzazioni immateriali era oggettivamente equivoco. La dichiarazione, pertanto, non poteva assurgere a causa di revoca.
Quanto alla dichiarazione di non avere legami economico-finanziari con i soggetti affidatari delle prestazioni, la Corte interpreta la locuzione alla luce della normativa sugli appalti, ove il legame giuridico ed economico integra un aliud rispetto alla mera partecipazione societaria. La cessione di quote intervenuta tra la legale rappresentante e il coniuge, valida ed efficace tra le parti dalla stipula, rende conforme al vero, nella prospettiva del dichiarante, l’assenza di legami vietati al momento degli affidamenti.
Il nucleo decisivo è però il vaglio delle presunzioni sulla mancata o ridotta esecuzione delle opere. La Corte applica il canone di valutazione analitica e globale degli indizi e rileva che la contestazione si fonda su una doppia presunzione. Gli accertamenti di polizia giudiziaria, privi di sopralluogo, non hanno verificato la capacità operativa della ditta che si assume esecutrice effettiva, né la destinazione aliunde dei materiali acquistati. Le deposizioni testimoniali e la documentazione tecnica confermano invece la realizzazione dei lavori. Ne segue che gli indizi sono privi di precisione, concordanza e gravità. Restano fermi gli eventuali illeciti giuslavoristici e fiscali, rimessi ad altri plessi giurisdizionali, ma la domanda di responsabilità è respinta, con condanna della Regione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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