Vittime del terrorismo, ricalcolo pensionistico e periodo massimo pensionabile (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 4, comma 2-bis, legge n. 206/2004 per le vittime del terrorismo presuppone, oltre al grado di invalidità permanente, il raggiungimento del periodo massimo pensionabile. Per i generali di corpo d’armata dell’esercito tale periodo corrisponde al limite ordinamentale di sessantatré anni, elevato a sessantatré anni e sette mesi per il 2016 dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, emanato in attuazione dell’art. 12, comma 12-bis, d.l. n. 78/2010. La deroga dell’art. 1, comma 8, legge n. 503/1992, che esclude l’elevazione dei limiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, opera unicamente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e non si applica a chi sia dispensato dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. Ne consegue che il diritto al ricalcolo non sussiste se, alla cessazione del servizio, il periodo massimo pensionabile non risulti ancora maturato.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale di grado apicale, è stato vittima di un atto terroristico ed è stato collocato in congedo assoluto per inidoneità al servizio militare incondizionato a causa della perdita di un arto. Successivamente è stato richiamato in servizio nel Ruolo d’onore, dal 13 gennaio 1998 fino a novembre 2016.
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2019 ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico, rivendicando i benefici della legge n. 206/2004 in relazione al secondo periodo lavorativo. La domanda è stata rigettata in primo grado con sentenza n. 180/2021, poi annullata con sentenza n. 416/2023 della terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, che ha rinviato gli atti per l’accertamento dei presupposti di fatto, sottratti alla cognizione del giudice di appello. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti alla Sezione territoriale.
La Motivazione della Corte
Il giudice di rinvio delimita l’oggetto del processo all’unico requisito controverso: il raggiungimento del periodo massimo pensionabile al momento della cessazione del secondo periodo di servizio. Il grado di invalidità permanente risulta infatti pacificamente configurato.
La Corte individua il parametro di riferimento nel limite ordinamentale fissato dall’art. 925 d.lgs. n. 66/2010, già pari a sessantatré anni per i generali di corpo d’armata, e successivamente elevato di sette mesi. L’elevazione deriva dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, adottato in attuazione dell’art. 12, comma 12-bis, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010. Il periodo massimo pensionabile utile è dunque di sessantatré anni e sette mesi.
Il giudice respinge la tesi difensiva fondata sull’art. 1, comma 8, legge n. 503/1992. La norma esclude l’elevazione dei limiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, ma tale deroga resta confinata al regime dell’assicurazione generale obbligatoria e non si estende a chi è dispensato dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. Nel ragionamento del giudice è richiamata, in senso conforme, la circolare Inpdap n. 16 del 23 luglio 1993.
Sul piano fattuale la Corte accerta che il ricorrente è stato collocato a riposo il 24 novembre 2016, ultimo giorno di servizio secondo la documentazione del Centro unico stipendiale dell’Esercito, prima del compimento del limite richiesto. Non risulta quindi maturato il periodo massimo pensionabile. La questione relativa alla data del collocamento in congedo — da individuarsi correttamente nel 25 novembre, come sostenuto dall’INPS — resta assorbita, perché irrilevante rispetto al requisito temporale.
Il ricorso è pertanto rigettato. La particolare complessità della materia giustifica la compensazione integrale delle spese del grado di appello e del giudizio di rinvio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.