Nessun obbligo di resa del conto per attività cessata (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 92 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto dal pubblico ministero contabile ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c. e definito dal giudice monocratico con sentenza non appellabile ex art. 144 c.g.c., il ricorso deve essere rigettato quando risulta provata la cessazione dell’attività dell’agente contabile esterno prima dell’esercizio cui il conto si riferisce. In tal caso, in capo al soggetto passivo non sussiste alcun obbligo di rendicontazione e viene meno la stessa materia del contendere. Il decreto di fissazione del termine, emesso ex art. 141, comma 4, c.g.c., va revocato.

Il Fatto

La procura regionale aveva chiesto al giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, reso da un’agente contabile esterno per una struttura ricettiva con luogo d’esercizio in un comune della regione, con richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento.

Con decreto depositato il 14 settembre 2021 il giudice monocratico aveva fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. L’agente contabile aveva poi comunicato di aver cessato l’attività ricettiva al 31 dicembre 2018, allegando la nota del competente ufficio comunale che dava atto di tale cessazione all’esito di accertamenti della polizia locale. Su istanza del pubblico ministero contabile, il giudizio è stato riassunto per la definizione.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce anzitutto il perimetro processuale del giudizio per resa di conto. Il procedimento è introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c. ed è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salvo, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c.

A sostegno della ricostruzione la Corte richiama una serie di precedenti conformi delle sezioni giurisdizionali regionali, tra cui le sentenze della Sezione per le Marche nn. 139/2018, 167/2019 e 170/1929, le sentenze della Sezione per la Liguria nn. 182/2019 e 183/2019, la sentenza della Sezione per l’Umbria n. 35/2017 e la sentenza della Sezione per la Campania n. 472/2016.

Nel merito, il giudice rileva che la struttura ricettiva ha cessato la propria attività in data 31 dicembre 2018, come attestato dalla documentazione acquisita agli atti. Ne deriva che, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, in capo al soggetto passivo non risulta sussistente alcun obbligo di resa del conto giudiziale.

Caduta la presupposta posizione di agente contabile per l’esercizio considerato, è venuto meno il titolo stesso dell’obbligo di rendicontazione. Il ricorso del pubblico ministero contabile è pertanto rigettato, con revoca del decreto in precedenza emesso. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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