Contributo giochi, giurisdizione ordinaria sulle note dei concessionari (TAR Lazio n. 3328 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo straordinario di 500 milioni di euro, introdotto dall’art. 1, comma 649, legge n. 190/2014 per il solo anno 2015, va versato all’Erario dai concessionari in quota proporzionale al numero di apparecchi a ciascuno riferibili alla data del 31 dicembre 2014, senza che l’Agenzia possa differenziarne l’incidenza tra Awp e Vlt. La norma primaria fissa presupposto, quantum e criteri di riparto interno alla filiera, talché il decreto direttoriale attuativo opera nei limiti della delega e non lede l’art. 23 Cost. La controversia sulle note con cui i concessionari ribaltano pro quota il contributo sui gestori appartiene a un rapporto privatistico e sfugge alla giurisdizione amministrativa, spettando al giudice ordinario.

Il Fatto

Una società proprietaria e noleggiatrice di apparecchi da intrattenimento Awp impugnava davanti al TAR Lazio, con ricorso notificato nel 2015, il decreto direttoriale che aveva dato attuazione all’art. 1, comma 649, legge n. 190/2014, ripartendo tra i concessionari il contributo di 500 milioni di euro in proporzione agli apparecchi censiti. Impugnava altresì le note con cui i concessionari le avevano addebitato la quota di prelievo, quantificata in 1.207,27 euro per singolo apparecchio, senza rinegoziazione contrattuale.

Dopo sospensione facoltativa del giudizio, disposta in attesa delle pronunce del Consiglio di Stato sul medesimo decreto, e dopo la pubblicazione delle sentenze di appello che avevano confermato le decisioni di primo grado, la ricorrente chiedeva la prosecuzione e insisteva per l’accoglimento, sollevando nuove questioni di costituzionalità e chiedendo una consulenza tecnica sull’impatto del prelievo sui propri bilanci.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di reiterata sospensione: le sentenze del giudice d’appello sono intervenute, il contenzioso è risalente al 2015 e la ragionevole durata del processo, declinazione dell’art. 111 Cost., impone di definire la controversia.

Respinta anche l’istanza di CTU, per difetto di rilevanza: manca nel ricorso un motivo che alleghi l’insostenibilità del contributo per i conti della società, non potendo la consulenza supplire a un deficit argomentativo e probatorio della parte.

Sul primo motivo, il Collegio osserva che l’art. 1, comma 649, legge n. 190/2014 imponeva all’Agenzia la sola ricognizione numerica degli apparecchi, Awp e Vlt, e la ripartizione proporzionale della somma tra i concessionari. L’Amministrazione non era autorizzata ad attribuire un carico differenziato alle due tipologie, né a intervenire sul riparto interno alla filiera, regolato direttamente dalla legge. Il decreto impugnato si è quindi mosso nei limiti della norma primaria.

Le questioni di legittimità costituzionale sono dichiarate manifestamente infondate. Quanto all’art. 23 Cost., la disciplina — integrata dalla novella interpretativa dell’art. 1, comma 921, legge n. 208/2015 — fissa presupposto, quantum e criteri di riparto esterno e interno. Quanto agli artt. 3 e 53 Cost., la scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità: non si tratta di imposta diretta, ma di imposta indiretta straordinaria che assume a presupposto l’idoneità astratta all’operatività dell’apparecchio. Il rapporto numerico tra Awp e Vlt risulta peraltro superiore al rapporto di redditività prospettato dalla ricorrente.

Sul secondo motivo, il Tribunale rileva che le note dei concessionari attengono a rapporti interni di natura privatistica, estranei al rapporto concessorio, con la conseguenza che la domanda di annullamento sfugge alla giurisdizione amministrativa in favore di quella ordinaria.

Il ricorso è dunque inammissibile in parte qua, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario, e respinto nel resto; spese compensate per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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