Prelievo giochi 2015: giurisdizione e criteri di riparto nella filiera (TAR Lazio n. 3327 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo straordinario sui giochi di cui all’art. 1, comma 649, legge n. 190/2014, come interpretato dall’art. 1, comma 921, legge n. 208/2015, ha natura di imposta indiretta straordinaria che assume a presupposto l’immissione in commercio dell’apparecchio e la sua astratta idoneità all’operatività. La sua incidenza all’interno della filiera è proporzionale alla partecipazione di ciascun operatore alla distribuzione del compenso, secondo gli accordi contrattuali vigenti per il 2015. Le controversie sulle note con cui i concessionari addebitano pro quota il tributo ai gestori degli apparecchi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo natura privatistica. Le questioni di legittimità costituzionale della disciplina sono manifestamente infondate.

Il Fatto

Una società operante nel noleggio di apparecchi da intrattenimento di tipo Awp impugnava il decreto direttoriale con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva ripartito tra i concessionari il contributo di 500 milioni di euro introdotto dall’art. 1, comma 649, legge n. 190/2014. Contestava inoltre le note con cui tre concessionari le avevano addebitato pro quota il prelievo, modificando unilateralmente i contratti di gestione della raccolta delle giocate.

Il ricorso prospettava eccesso di potere, irragionevolezza del criterio paritetico tra Awp e Vlt e violazione degli artt. 23, 3, 53, 41 e 42 Cost. Dopo la sospensione del giudizio in attesa delle pronunce del Consiglio di Stato sul medesimo decreto, la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di ulteriore sospensione, rilevando che le sentenze di appello sono ormai pubblicate con esito confermativo e che il principio della ragionevole durata del processo impone la definizione della controversia. Respinta anche la richiesta di CTU, per difetto di rilevanza: manca nel ricorso uno specifico motivo sull’insostenibilità del contributo per il bilancio della società.

Sulle note dei concessionari, il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La novella interpretativa del 2015 conferma che obbligati al riversamento sono i concessionari, i quali addebitano il dovuto nei rapporti interni. Tali rapporti restano di matrice contrattuale e privatistica, estranei al rapporto concessorio, e non rientrano nell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Nel merito, le censure al decreto non sono condivise. La norma primaria imponeva all’Agenzia la sola ricognizione numerica degli apparecchi Awp e Vlt e la ripartizione proporzionale dei 500 milioni, senza autorizzare un carico differenziato per tipologia. Il decreto si è mosso nei limiti della legge, che regola direttamente il riparto interno alla filiera.

Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate. Sulla riserva di legge, la disciplina fissa presupposto, quantum e criteri di riparto esterno e interno. Sul profilo della capacità contributiva, la scelta del legislatore rientra nella sua ampia discrezionalità: non si tratta di imposta diretta, ma di prelievo che assume l’astratta idoneità reddituale dell’apparecchio, comune a entrambe le tipologie. Il rapporto numerico tra Awp e Vlt è superiore al rapporto di redditività dedotto dalla ricorrente.

Inconferente è il richiamo all’art. 42 Cost., non risultando svuotato il contenuto economico del bene. Quanto all’art. 41 Cost., la ricorrente non ha assolto all’onere probatorio sui concreti limiti all’iniziativa economica. Il ricorso è quindi respinto quanto al decreto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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