Silenzio-assenso speciale e preavviso di rigetto privo di efficacia sospensiva (Cons. Stato n. 5626 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti autorizzatori per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione disciplinati dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, il silenzio-assenso si forma al mero decorso del termine di conclusione del procedimento, senza che l’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 possa svolgere efficacia sospensiva o interruttiva. La disciplina speciale tipizza in modo tassativo le sole cause di sospensione, individuandole nella richiesta di integrazione documentale tempestivamente formulata. La comunicazione dei motivi ostativi proveniente direttamente dalla Soprintendenza non integra una determinazione conclusiva della conferenza di servizi e non incide sul decorso dei termini. Il silenzio-assenso si perfeziona anche in presenza di valutazioni discrezionali o tecnico-discrezionali, restando esposto ai rimedi di legge.

Il Fatto

La società presenta al Comune istanza di autorizzazione, ai sensi degli artt. 43, 33 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una nuova stazione radio base destinata a successivo utilizzo da parte di altri operatori. Acquisito il parere negativo della Soprintendenza, il Comune respinge la richiesta con provvedimento dirigenziale.

La società impugna il diniego davanti al TAR Veneto, sostenendo la formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine senza dissenso definitivo e congruamente motivato. Il controinteressato, che aveva partecipato al procedimento, propone ricorso incidentale condizionato. Il TAR accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; propone appello il controinteressato, resiste la società con appello incidentale, si costituiscono i Ministeri. Nelle more l’efficacia della sentenza è sospesa in sede cautelare.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Consiglio di Stato esclude che il silenzio-assenso in esame sia quello dell’art. 20 della legge n. 241/1990. Rileva il modulo speciale dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003: il richiamo della norma generale all’art. 10-bis non comporta l’applicazione automatica del preavviso di rigetto, poiché la stessa previsione espressa dell’art. 20 conferma che, in assenza di analoga disposizione speciale, quel meccanismo non opera in via generalizzata.

La struttura accelerata del procedimento e la ristrettezza del termine di conclusione rendono incompatibile il preavviso di rigetto, la cui funzione partecipativa verrebbe frustrata. Resta l’obbligo di comunicare i motivi ostativi e il divieto di fondare il diniego su ragioni non rappresentate all’interessato, ma non può riconoscersi al preavviso alcuna efficacia sospensiva o interruttiva del termine, essendo la sospensione tipizzata in modo tassativo. L’amministrazione che voglia evitare la formazione del titolo tacito deve agire in tempo utile e adottare il diniego entro il termine di legge.

Ne deriva che il silenzio-assenso si è perfezionato alla data del 14.4.2025 e che il successivo diniego comunale è privo di efficacia, in quanto tardivo e adottato in carenza di potere in concreto. Non rileva la comunicazione dei motivi ostativi proveniente dalla Soprintendenza, che non integra una determinazione conclusiva della conferenza di servizi e non incide sul decorso dei termini.

Sul secondo motivo la Corte accoglie l’appello: il ricorso incidentale di primo grado non introduceva una domanda autonoma, ma contestava i presupposti del silenzio-assenso, risolvendosi in controdeduzioni. Il giudice deve attribuire agli atti processuali la qualificazione corrispondente alla loro reale funzione. Le restanti censure sull’incompletezza dell’istanza e sulla conformità sostanziale sono infondate: la richiesta di integrazione era tardiva e superflua, la documentazione completa, e il silenzio-assenso non richiede l’assenza di vizi. L’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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