Esclusione dalla gara per difetto di equivalenza funzionale del prodotto offerto (TAR Campania n. 1619 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, il principio di equivalenza non opera in modo automatico né può essere invocato per colmare una carenza probatoria dell’offerente. Spetta al concorrente dimostrare, già in sede di gara, la rigorosa equivalenza funzionale del prodotto proposto rispetto alle caratteristiche minime richieste dalla lex specialis a pena di esclusione. La stazione appaltante e, in sede di controllo, il giudice amministrativo non possono sostituirsi all’offerente nella dimostrazione dei requisiti tecnici, né supplire alla mancata prova mediante valutazioni officiose. Il riscontro negativo sull’equivalenza assume valore assorbente, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure. Non ha consistenza provvedimentale, e non è quindi autonomamente impugnabile, la relazione ricognitiva ed esplicativa depositata in giudizio dall’amministrazione resistente, priva di effetti dispositivi.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione del Direttore Generale della stazione appaltante con cui, nell’ambito di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici destinati alle aziende sanitarie di due Regioni, è stata approvata l’aggiudicazione del Lotto n. 28, con contestuale esclusione della ricorrente stessa. L’esclusione è stata disposta perché il prodotto offerto — un sostituto osseo sintetico in fosfato di calcio — non presentava le caratteristiche minime richieste dalla lex specialis, che prescriveva in via esclusiva il solfato di calcio.

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’esclusione, sostenendo un’applicazione erronea e meramente formale del principio di equivalenza, suffragata da una perizia di parte e dalla documentazione tecnica prodotta in gara. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato anche la relazione depositata in giudizio dalla stazione appaltante, ritenendola integrazione postuma della motivazione. Si sono costituite la stazione appaltante e due controinteressate, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso facendo proprie, con integrale rinvio, le ragioni già espresse dal TAR Molise n. 331/2025. Quest’ultima pronuncia, secondo il Tribunale, non è affatto inconferente: essa ha ad oggetto il medesimo atto determinativo impugnato nel presente giudizio, sebbene riferito a un lotto distinto, e le censure ivi esaminate sono perfettamente sovrapponibili a quelle qui agitate. Il prodotto offerto è, del resto, il medesimo.

Il nodo giuridico è la corretta applicazione del principio di equivalenza. Il Collegio ha ribadito che l’equivalenza funzionale deve essere comprovata dall’offerente in modo rigoroso già in sede di gara. Nel caso concreto, la documentazione allegata alla dichiarazione di equivalenza si è rivelata inidonea e insufficiente: da essa non era possibile ricavare l’utilizzabilità del prodotto offerto sui siti infetti né verificare una tempistica di riassorbimento corrispondente a quella del solfato di calcio prescritto.

Determinante è stata la considerazione che i dati tecnici forniti dalla stessa ricorrente comprovano una tempistica di riassorbimento diversa e maggiore rispetto a quella dei prodotti risultati aggiudicatari. Tale riscontro nega in radice l’equivalenza rivendicata. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’offerente non può essere colmato dalla stazione appaltante né dal giudice.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’insussistenza della dedotta violazione del principio di equivalenza costituisca un riscontro di valenza assorbente della legittimità dell’esclusione, rendendo superfluo l’esame delle restanti censure, rimaste solo formalmente tali.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio li ha dichiarati inammissibili. La relazione depositata dall’amministrazione è un atto meramente ricognitivo ed esplicativo della procedura, privo di consistenza provvedimentale e di effetti dispositivi, dunque inidoneo a ledere la sfera giuridica della ricorrente. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente, con condanna dell’amministrazione resistente e delle controinteressate in misura di un terzo ciascuna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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