Accesso difensivo agli esposti e preminenza della trasparenza sull’opposizione del segnalante (TAR Basilicata n. 254 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario della comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo di verifica della conformità edilizia, specialmente se connesso ad un accertamento penale, vanta una posizione differenziata e qualificata che lo legittima all’accesso agli atti del procedimento, ivi inclusa la segnalazione che ha dato impulso all’attività di vigilanza. L’interesse difensivo, diretto, concreto e attuale, assicura all’ostensione una tendenziale preminenza ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. L’opposizione del segnalante non basta a fondare il diniego: la riservatezza dell’autore dell’esposto può essere tutelata solo in presenza di una specifica e dimostrata esigenza, dovendosi invece riconoscere prevalenza al principio di trasparenza. È, inoltre, illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che si limiti a recepire acriticamente il diniego opposto dal controinteressato.
Il Fatto
La ricorrente, destinataria di una comunicazione con cui il Comune aveva avviato un procedimento per la verifica della legittimità urbanistica di opere edilizie realizzate presso la propria azienda agricola — vicenda per la quale pendeva anche un accertamento penale — presentava istanza di accesso, a fini difensivi, agli atti del procedimento e, in particolare, alla segnalazione di presunte opere abusive che lo aveva originato. Il Comune rigettava l’istanza sulla sola base dell’opposizione all’ostensione manifestata dall’autore della segnalazione, appositamente interpellato. Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso, chiedendo anche la condanna dell’Ente all’esibizione dei documenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, accertata dalla produzione documentale l’identità dell’autore della segnalazione, ne ha disposto l’integrazione del contraddittorio quale controinteressato ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., senza che questi si costituisse. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato per violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
In primo luogo, la ricorrente è stata qualificata titolare di una posizione giuridica differenziata rispetto alla generalità dei consociati: la qualità di destinataria dell’avvio del procedimento edilizio, oltre che di soggetto coinvolto in un connesso accertamento penale, radica un interesse diretto, concreto e attuale all’acquisizione degli atti richiesti, specificamente collegati alla propria sfera giuridica.
Quanto alla segnalazione, il Collegio ha escluso che ragioni di riservatezza possano precluderne l’ostensione. Il principio di trasparenza che informa l’ordinamento e i rapporti con la pubblica amministrazione impedisce di negare all’interessato la conoscenza dei contenuti degli esposti e dell’identità dei loro autori. La tutela della riservatezza del segnalante può trovare spazio solo a fronte della dimostrazione di una particolare esigenza, che nel caso di specie difettava del tutto, con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 3828 del 2025 e n. 4150 del 2024 e del TAR Lazio n. 19769 del 2025.
Il Collegio ha inoltre evidenziato l’assoluto deficit motivazionale del diniego, meramente adesivo all’opposizione del controinteressato. Gli atti oggetto dell’istanza rientrano nella nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990, e non è emersa l’esistenza di alcun caso di esclusione ex art. 24 della medesima legge, anche in ragione della funzione difensiva dell’accesso, cui la norma attribuisce tendenziale preminenza.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del diniego, accertamento del diritto all’accesso e ordine al Comune di consentire l’ostensione entro trenta giorni. Le spese, liquidate in euro 1.500,00, sono state poste a carico dell’Ente soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
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Nota della Redazione
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