Revoca dell’accoglienza illegittima se il reddito non supera l’assegno sociale (TAR Lombardia n. 570 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 142/2015 presuppone la disponibilità in capo al richiedente di mezzi economici sufficienti, da determinarsi secondo il disposto dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015 in relazione all’importo annuo dell’assegno sociale. L’Amministrazione non può fondare la revoca sulla mera presunzione del superamento della soglia reddituale, desunta dall’elencazione dei rapporti di lavoro formalmente comunicati, ma deve dare concreta dimostrazione dell’eccedenza dei limiti di reddito. In presenza di prova documentale del reddito effettivamente percepito, inferiore alla soglia, la revoca è illegittima e va annullata.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero titolare di misure di accoglienza presso una struttura CAS, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura ha disposto la revoca delle misure di accoglienza. L’Amministrazione ha fondato il provvedimento sul rilievo che il ricorrente aveva contratto rapporti di lavoro idonei a comporre redditi, per l’anno 2024, superiori all’importo annuo dell’assegno sociale. Nel provvedimento si contestava altresì al ricorrente di aver fatto pervenire documentazione parziale, condotta ritenuta strumentale alla indebita permanenza nel circuito di accoglienza.
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, avendo prodotto nell’anno 2024 un reddito pari a € 3.736,98, dunque inferiore alla soglia dell’assegno sociale. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio. Con ordinanza è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha individuato la regola applicabile nell’art. 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 142/2015, secondo cui la revoca delle misure di accoglienza presuppone la disponibilità, in capo al richiedente, di mezzi economici sufficienti. La determinazione di tali mezzi rinvia all’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, che àncora la valutazione all’importo annuo dell’assegno sociale. Per l’anno 2024, rilevante nella fattispecie, tale importo ammonta a € 534,41 mensili per 13 mensilità, per un totale di € 6.947,33 annui.
Sul piano probatorio, il Collegio ha attribuito rilievo decisivo all’estratto conto previdenziale INPS versato agli atti. Da tale documento risulta che il ricorrente, per l’anno 2024, ha percepito un reddito pari a € 3.736,98, quindi ben inferiore all’importo dell’assegno sociale.
Da ciò il Tribunale ha tratto l’illegittimità della revoca impugnata. L’Amministrazione aveva infatti fondato il provvedimento sulla mera presunzione del superamento della soglia reddituale, desunta dall’elencazione dei datori di lavoro alle cui dipendenze il ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa. È mancata, tuttavia, la concreta dimostrazione del difetto del requisito e dell’eccedenza dei limiti di reddito.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione è virtualmente soccombente, ma che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Non vi è dunque luogo a provvedere, poiché la parte non ammessa è un’Amministrazione statale, che non può essere insieme obbligata e beneficiaria di una statuizione giudiziale, in applicazione del principio desumibile dall’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002. Le spese spettanti al difensore sono state rinviate a separato provvedimento presidenziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.