Difetto di giurisdizione contabile su equo indennizzo e causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 110 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ricorre quando il petitum e la causa petendi non investono un rapporto pensionistico, ma il rapporto di lavoro. La controversia sull’equo indennizzo e sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio appartiene al rapporto di lavoro pubblico e ricade nella giurisdizione del Giudice amministrativo. L’assenza di una domanda volta alla pensione privilegiata conferma la natura non pensionistica del contenzioso. La giurisdizione va pertanto declinata in favore del Giudice amministrativo, con compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri per un quarantennio, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti ministeriali che avevano rigettato l’istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo per l’infermità indicata come “cardiopatia ischemia cronica non stabilizzata”, asseritamente cagionata dall’attività di servizio.
La vicenda è giunta davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con decreto di riassegnazione del giudizio. Il Ministero della Difesa ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto in via preliminare l’estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto delle domande.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso è affetto da inammissibilità, incentrando l’analisi sui profili di giurisdizione. Ha lasciato in disparte l’assenza di un’istanza amministrativa volta alla concessione della pensione privilegiata e si è concentrata sull’oggetto effettivo del contenzioso.
Secondo il Giudice, il petitum e la causa petendi emergenti dal ricorso introduttivo non hanno ad oggetto un rapporto pensionistico, bensì il rapporto di lavoro. Il procedimento amministrativo svoltosi inter partes ha avuto ad oggetto l’equo indennizzo, e nemmeno nel ricorso è formulata alcuna domanda volta ad ottenere la pensione privilegiata.
La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo sulla controversia quella del Giudice amministrativo, in applicazione degli art. 3, comma 1, e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. A sostegno richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 7504/2012, n. 6997/2010, n. 19342/2008, n. 1234/2004 e n. 3438/2003.
In conseguenza, il Giudice ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 17 c.g.c., disponendo la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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