Contributo di solidarietà della Cassa commercialisti illegittimo senza riserva di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19416 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà applicato da una Cassa previdenziale privatizzata sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, in forza di un proprio regolamento, è illegittimo. Esso incide su una prestazione patrimoniale imposta che, ai sensi dell’art. 23 Cost., è riservata al legislatore: il D.Lgs. 509/1994 non ha attribuito ai regolamenti delle Casse il carattere di regolamenti di delegificazione, né la possibilità di derogare a fonti primarie. Il prelievo non è correttivo del trattamento pensionistico né rispetta il principio del pro rata, restando estraneo al numerus clausus degli atti adottabili per l’equilibrio di bilancio. Il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione decennale, richiedendo la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. la liquidità ed esigibilità del credito.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame proposto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti avverso la sentenza di primo grado. Quest’ultima, su ricorso di un professionista, aveva dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul suo trattamento pensionistico in base all’art. 22 del Regolamento dell’ente, rinnovato con le delibere n. 4/08 e n. 3/13, condannando la Cassa alla restituzione delle somme trattenute entro il limite della prescrizione decennale.
Avverso la pronuncia d’appello la Cassa propone ricorso per cassazione con tre motivi, chiedendo il superamento dell’indirizzo consolidato. Il professionista, intimato, non deposita controricorso. Esperita la proposta di definizione accelerata, l’ente chiede la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, per connessione. Richiama le Sezioni Unite n. 17742 del 2015, che avevano affermato l’operatività attenuata del principio del pro rata dopo la modifica dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 a opera dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, distinguendo tra pensionati ante riforma e pensionati successivi. Resta fermo il principio della riserva di legge per gli atti dell’ente privatizzato, che non possono derogare a norme primarie.
Il Collegio richiama poi la sentenza n. 31875 del 2018, che ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà della medesima Cassa. Esso, lungi dall’incidere sui criteri determinativi del trattamento, impone una trattenuta su di esso e dà luogo a un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Il potere regolamentare delle Casse non è compatibile con il sistema delle fonti e non rientra nel novero degli atti adottabili per l’equilibrio finanziario.
La Corte ritiene irrilevante il richiamo all’art. 24 del d.l. n. 201/2011, istituto diverso per natura, funzione e soggetto emittente, a fonte legislativa, carattere eccezionale e applicazione biennale. Il contributo della Cassa, prorogato per due periodi quinquennali, si configura come prestazione autonoma, non come correttivo del trattamento pensionistico. Ulteriori profili di ragionevolezza e proporzionalità non possono prescindere dalla riserva di legge di matrice costituzionale.
Quanto al terzo motivo, la Corte richiama la sentenza n. 31527 del 2022: la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito, sicché, contestato l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria dell’art. 2946 cod. civ. L’art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970 riguarda la riliquidazione della pensione, non l’indebita trattenuta per una misura patrimoniale illegittima.
Il ricorso è respinto in continuità con l’orientamento consolidato, senza margini di rimeditazione. Non si dispone sulle spese, non essendosi costituito il controricorrente. La proposta non accettata comporta l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre al doppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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