Recidiva e licenziamento disciplinare nel settore autostradale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8358 del 30.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione della recidiva nel licenziamento disciplinare non richiede la definitività dei provvedimenti sanzionatori richiamati, poiché l’istituto ha caratteri autonomi rispetto all’analogo istituto penalistico e l’impugnazione del lavoratore non ne sospende l’efficacia. Ai fini della validità, è sufficiente che la contestazione indichi la data dei precedenti provvedimenti, il numero di protocollo, la natura delle condotte e il tipo di sanzione inflitta, così consentendo al lavoratore di esercitare il diritto di difesa. Il giudice di merito, inoltre, non può valutare le condotte di insubordinazione in modo frammentario, individuando singole ipotesi tipizzate nel contratto collettivo, ma deve procedere a una lettura unitaria della lettera di contestazione, secondo i criteri dell’art. 1362 cod. civ., per verificare la complessiva gravità del comportamento e la proporzionalità della sanzione espulsiva ex art. 2119 cod. civ. e art. 2106 cod. civ.

Il Fatto

Un operaio addetto alla manutenzione autostradale veniva licenziato per una serie di inadempimenti e insubordinazioni nella gestione dei cantieri mobili, in particolare per il mancato rispetto delle procedure di comunicazione al Centro Radio e delle prescrizioni sulla sicurezza stradale. Il lavoratore impugnava il provvedimento espulsivo.

Nella fase sommariva il Tribunale di Napoli dichiarava risolto il rapporto e condannava la società a un’indennità risarcitoria di diciotto mensilità. In sede di opposizione lo stesso Tribunale accoglieva le difese del lavoratore, dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava la reintegrazione, ritenendo le violazioni riconducibili a ipotesi sanzionate con la sospensione e sproporzionato il recesso. La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte rileva che la Corte territoriale ha operato una duplice, erronea valutazione della contestazione della recidiva. Da un lato ha ritenuto generico il richiamo ai due precedenti disciplinari; dall’altro ha valorizzato la non definitività degli stessi, in quanto ancora sub iudice.

Dalla lettura della lettera di contestazione emerge invece il riferimento non solo alla data dei provvedimenti e al numero di protocollo interno, ma anche alla natura delle condotte e al tipo di sanzione inflitta. Tali elementi sono sufficienti a integrare il requisito della specificità, anche alla luce delle difese svolte dal lavoratore.

Quanto alla definitività, la Corte richiama il costante orientamento secondo cui la recidiva ha caratteri autonomi rispetto all’istituto penale, costituendo espressione di autonomia privata del datore di lavoro; l’impugnazione da parte del lavoratore è solo eventuale e non sospende l’efficacia della sanzione, in forza dell’art. 7, comma 6, legge n. 300/1970, come chiarito da Cass. n. 7719 del 2016, Cass. n. 172 del 2005 e Cass. n. 17685/2018.

Quanto ai sette precedenti risalenti, la Corte applica il principio di diritto per cui la preventiva contestazione dei precedenti disciplinari è necessaria, a pena di nullità, solo quando la recidiva sia elemento costitutivo della mancanza addebitata e non semplice criterio di determinazione della sanzione proporzionata, secondo Cass. n. 1909 del 25/01/2018. Nell’interpretazione delle norme collettive trova applicazione l’art. 1362 cod. civ., e il giudice non può estendere le ipotesi di giusta causa oltre il limite previsto dall’autonomia delle parti.

Anche il terzo e il quarto motivo sono fondati, con assorbimento del quinto. La Corte censura la lettura atomistica e parcellizzata delle condotte di insubordinazione, che ha indotto i giudici di merito a individuare singole ipotesi tipizzate ai numeri 3, 7 e 8 dell’art. 36 del CCNL, concludendo per la sanzione conservativa. La formulazione unitaria degli addebiti, tutti realizzatisi nel medesimo turno, esprime un rifiuto reiterato di svolgere l’attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare i fatti nella loro dimensione unitaria, considerando anche le esigenze di sicurezza pubblica presidiate dalle prescrizioni aziendali. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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