La base contributiva Enpam del 2% richiede un accertamento di fatto del giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6075 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo del 2% previsto dall’art. 1, comma 39, legge n. 243/2004, dovuto dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese per il Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale, con l’abbattimento forfettario di legge per costi di materiali e spese generali. L’individuazione di tale base di calcolo costituisce un accertamento di fatto di competenza del giudice di merito ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione.
Il Fatto
La Fondazione Enpam aveva richiesto a una società esercente attività sanitaria in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale il pagamento del contributo previdenziale del 2%, calcolato sul fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche erogate tramite medici specialisti esterni, operanti in regime di collaborazione autonoma libero-professionale.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso dell’Ente previdenziale, ma la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2001/2024, ha invece accolto il gravame della società, ritenendo che l’attività di ossigenazione iperbarica non richiedesse necessariamente l’apporto di medici specialisti, essendo assimilabile a una somministrazione farmacologica e non essendo l’intervento del medico richiesto se non in ipotesi di emergenza. La Fondazione Enpam ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione di legge dell’art. 1, comma 39, legge n. 243/2004 e delle disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 e del d.lgs. n. 509/1994, sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente escluso la sussistenza del credito contributivo, calcolato sull’intero fatturato delle prestazioni erogate attraverso medici specialisti, sul presupposto che l’ossigenazione iperbarica non necessitasse dei medici se non in via di reperibilità e urgenza.
La Corte di Cassazione rammenta che la questione controversa riguarda l’individuazione della base di calcolo della contribuzione: la Fondazione Enpam la individua nel complessivo fatturato societario per le prestazioni convenzionate, mentre la società la ritiene commisurata ai soli compensi corrisposti ai medici per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione. Nella specie, la Corte ritiene il motivo infondato.
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento per cui il predetto contributo grava sul fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rese in regime di accreditamento con l’apporto di medici o odontoiatri, con esclusione del fatturato per prestazioni erogate senza tale apporto, ed esclude che l’attività di ossigenazione iperbarica, per come accertata nel merito, richiedesse necessariamente l’intervento del medico specialista.
Richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 36879/2021, la Corte osserva che l’individuazione della base di calcolo costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha espressamente accertato che le prestazioni specialistiche oggetto di contribuzione non vi sarebbero state, essendo quelle di reperibilità ed emergenza già ricomprese nell’attività sanitaria complessiva della società, anche per attività non convenzionata, e quindi non ulteriormente conteggiabili.
Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese di lite, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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