Sospensione obbligatoria dal servizio e irrilevanza del nesso con le funzioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10315 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione obbligatoria dal servizio prevista dall’art. 4, comma 1, della legge n. 97/2001 opera in via automatica in presenza di condanna per taluno dei reati indicati nell’art. 3 della stessa legge, senza che rilevi l’esistenza di un nesso tra il reato e le funzioni concretamente svolte dal dipendente. La scelta legislativa di collegare la misura a una condanna per il reato, e non all’accertamento di un collegamento con l’ufficio, è coerente con la ratio di tutela del buon andamento e dell’imparzialità della P.A. e della credibilità dell’amministrazione presso il pubblico. La questione di legittimità costituzionale non costituisce vizio della sentenza impugnata e non può essere prospettata come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., potendo essere riproposta in ogni stato e grado del giudizio purché rilevante, con la conseguenza che, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, essa resta priva di rilevanza.
Il Fatto
Una dipendente di una struttura ospedaliera pubblica, con mansioni di coadiutore amministrativo, è stata condannata in primo grado alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per concorso nel reato di peculato. L’amministrazione ha adottato il provvedimento di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 4 della legge n. 97/2001.
La lavoratrice ha chiesto al giudice del lavoro l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento, la reintegrazione in servizio e la differenza retributiva rispetto all’indennità corrisposta, sollecitando in via subordinata la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della norma. Il Tribunale e poi la Corte di Appello hanno rigettato le domande. Propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 97/2001, in relazione agli artt. 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97 Cost. Sostiene l’assenza di qualsiasi collegamento tra le mansioni svolte e la condotta contestata, consistita nella ricezione di farmaci sottratti da un dipendente di altra struttura, incontrato fuori dal lavoro. Richiama le sentenze della Corte costituzionale nn. 206/1999 e 145/2002 e argomenta che dalla mancata inclusione dell’art. 321 cod. pen. nell’elenco dei reati presupposto si desumerebbe l’irrilevanza del concorso dell’estraneo.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La censura non si confronta con il decisum, incentrato sull’irrilevanza del collegamento tra reato e funzioni ai fini della sospensione obbligatoria. Il ricorso non censura le statuizioni secondo cui la necessità del nesso non può ricavarsi dalla mancata inclusione della condanna del “corruttore” ex art. 321 cod. pen., né quelle sul difetto di rilevanza della questione di costituzionalità riproposta.
La Corte ricorda che la sollecitazione al giudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale non può essere prospettata come motivo di ricorso per cassazione, non configurando un vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l’annullamento. Ai sensi dell’art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione può essere proposta o riproposta, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché rilevante e non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni ritualmente dedotte.
Dato l’esito del giudizio di legittimità, qualunque questione di costituzionalità resta priva di rilevanza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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