Recesso dall’accordo aziendale: irriducibile l’indennità legata a un disagio permanente (Cass. civ. Sez. L n. 23992/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto collettivo privo di predeterminato termine di efficacia non può vincolare per sempre le parti contraenti, poiché ne risulterebbero vanificate la causa e la funzione sociale della contrattazione, che deve parametrarsi su una realtà socio-economica in continua evoluzione. Vi si estende perciò la regola generale per cui il recesso unilaterale costituisce causa estintiva ordinaria di ogni rapporto di durata a tempo indeterminato, nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza. In caso di disdetta, i diritti dei lavoratori derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole sono intangibili solo se già entrati nel patrimonio quale corrispettivo di una prestazione resa o di una fase del rapporto esaurita, non quando vengano in rilievo mere aspettative. L’individuazione della causa concreta dell’emolumento previsto dall’accordo, e quindi della permanenza o rimovibilità del presupposto che lo giustifica, costituisce accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità sotto la veste della violazione di legge.
Il Fatto
Un lavoratore ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di un emolumento aggiuntivo, corrisposto a partire dal 2018 e successivamente sospeso dalla società a seguito del recesso unilaterale dall’accordo aziendale in precedenza siglato. Il tribunale ha rigettato il ricorso.
La corte d’appello ha riformato integralmente la decisione, condannando la società al pagamento delle somme dovute a titolo di emolumento per i disagi riscontrati sul cantiere. Muovendo dall’orientamento in tema di recesso datoriale dall’accordo aziendale a tempo indeterminato, ha rilevato che la disdetta, astrattamente legittima, non può ritenersi tale in concreto quando l’indennità corrisposta per particolari ragioni finisca per integrare la stessa retribuzione, divenendo così irriducibile. Ha inoltre ricondotto la causa dell’emolumento, anche sulla scorta di un atto amministrativo comunale, alla peculiare conformazione geografica del territorio in cui si svolgeva la prestazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denuncia l’illegittima compressione della facoltà di recesso attraverso il ricorso ai criteri ermeneutici, è infondato. La Corte ribadisce il principio della recedibilità dai contratti di durata a tempo indeterminato, quale strumento diretto a evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, precisando però che la disdetta non travolge i diritti già acquisiti al patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni rese o di fasi del rapporto esaurite.
Proprio da tali principi ha preso le mosse il giudice d’appello, che con argomentazione ampia ha interpretato la clausola dell’accordo sindacale relativa ai disagi di cantiere, riferendola alla conformazione del territorio comunale quale unica lettura idonea a conservare effetto alla pattuizione. Si tratta di valutazione attinente al merito del contenuto della clausola. La censura, per contro, ripropone argomentazioni già vagliate, senza indicare profili omissivi dell’interpretazione offerta e limitandosi a prospettare una ricostruzione alternativa; né si confronta con il passaggio motivazionale che esclude la riconducibilità dell’emolumento alla monetizzazione dei dispositivi di protezione individuale.
Il secondo motivo, incentrato sulla natura non intangibile dell’indennità in quanto collegata a condizioni di lavoro rimovibili, è del pari infondato. Le argomentazioni non censurano la motivazione impugnata, ma muovono da un presupposto fattuale diverso da quello accertato. La società assume che l’emolumento compensasse la non conformità di spogliatoi, servizi igienici e impianti, sicché la rimozione di tali carenze ne avrebbe consentito la decurtazione. Il giudice d’appello ha invece ricondotto l’eziologia dell’emolumento alla conformazione geografica del territorio: dato morfologico immodificabile e, come tale, condizione dell’irriducibilità del trattamento economico.
Dietro l’invocazione formale della violazione di legge, le critiche investono dunque direttamente le valutazioni in fatto, sollecitando un accertamento diverso da quello compiuto nel merito e operando un’inammissibile commistione tra questioni di diritto e accertamenti fattuali. Manca inoltre l’adeguata illustrazione dell’error in iudicando, con il necessario confronto tra l’interpretazione dell’enunciato normativo e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, così da rendere possibile la corretta sussunzione delle censure. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 per cento e accessori di legge, con attribuzione, e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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