Motivazione apparente e sindacato di legittimità con condanna ex art 96 cpc (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16676 del 22.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo quando il giudice apprezzi liberamente una prova legale o si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è denunciabile in sede di legittimità solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Catania che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, con cui era stata rigettata l’opposizione a un avviso di addebito relativo al recupero di contributi per il periodo febbraio-giugno 2018. L’INPS resiste con controricorso. Il ricorrente propone due motivi di censura, illustrati da memoria.
La definizione accelerata del giudizio non è stata accettata, così da determinare la fissazione dell’adunanza camerale e la decisione con il presente provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la nullità della sentenza gravata per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni dell’inadempimento contributivo. Il motivo è respinto.
La Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., richiamando Cass. n. 7090/2022 ex multis. Il vizio è configurabile solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa e incomprensibile, purché emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Nel caso concreto il vizio non sussiste: la motivazione è chiara, non contraddittoria né apparente. La Corte territoriale ha delimitato il tema del decidere, precisando che l’avviso di addebito riguardava i contributi per il periodo 2/18-6/18 di cui alle note di rettifica ivi indicate; ha evidenziato che tali note determinavano un diverso imponibile contributivo, contestato dall’Istituto; ha rilevato l’assenza di deduzioni sul punto, essendo l’unica censura, peraltro generica, riferita all’omessa comunicazione delle note, che la Corte ha accertato essere state ritualmente comunicate via PEC il 14 novembre 2018. Il ricorrente non ha contestato di non aver ricevuto la comunicazione, né che la stampa del messaggio di avvenuta consegna costituisse rappresentazione grafica del file corrispondente. Da ciò la Corte ha inferito l’irrilevanza delle considerazioni su un diverso avviso di addebito e sulle irregolarità relative ai premi INAIL.
Il secondo motivo, con cui si deduce la mancata valutazione del valore di prova legale, con valenza confessoria, di un documento INPS da cui sarebbe emersa l’insussistenza dei debiti contributivi, è inammissibile. Il motivo non coglie la ratio decidendi e, dietro lo schermo di plurime violazioni di legge, mira a ridiscutere l’apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito. Non è pertinente il richiamo agli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., poiché la Corte non ha alterato le regole sull’onere probatorio né il valore delle acquisizioni probatorie. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo se il giudice apprezzi liberamente una prova legale o si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 27301/2024, SU n. 11892/2016), situazioni non sussistenti; la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è denunciabile solo se l’onere sia stato attribuito a parte diversa da quella gravata.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ., si applica l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.: la parte ricorrente è condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 800,00 in favore del resistente e un’ulteriore somma di € 800,00 in favore della Cassa delle Ammende, secondo Cass. S.U. n. 27195/2023 e n. 27433/2023, Cass. n. 27947/2023. È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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