Nullità parziale della fideiussione omnibus a valle di intesa anticoncorrenziale (Cass. civ. Sez. I n. 2432 del 01.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fideiussione omnibus asseritamente posta “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Banca d’Italia, il rilievo officioso della nullità parziale del contratto presuppone che i presupposti di fatto dell’accertamento siano stati ritualmente acquisiti al giudizio di merito, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. Il provvedimento della Banca d’Italia e lo schema ABI integrativo non sono atti normativi né atti integrativi di norme: non opera il principio iura novit curia e non è invocabile il fatto notorio, poiché la loro produzione spetta alla parte interessata. È inammissibile, pertanto, la censura che pretenda il rilievo officioso della nullità, in appello, quando la documentazione rilevante sia stata prodotta tardivamente, ovvero mai. La questione non incide, inoltre, dove l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., quale eccezione propria e non mera difesa, sia ormai preclusa: il rilievo officioso della nullità parziale non interferisce con la consumata preclusione dell’eccezione fondata sulla clausola stessa.
Il Fatto
La vicenda muove da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società e dei suoi fideiussori per il saldo debitore di un rapporto di conto corrente, pari a euro 256.886,15. Il Tribunale respinge l’opposizione, ritenendo inammissibili, perché fondate su fatti nuovi, le eccezioni sull’indebita appostazione di oneri e sulla nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287/1990, quest’ultima sollevata solo con la comparsa conclusionale.
La Corte d’appello conferma. La questione arriva in Cassazione dove i ricorrenti deducono, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1418, 1419 e 1421 c.c., dell’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 e dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la nullità, trattandosi di violazione di norme imperative, sarebbe eccepibile in ogni stato e grado, e che il giudice avrebbe potuto conoscere aliunde il provvedimento della Banca d’Italia e lo schema ABI.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro giurisprudenziale: le Sezioni Unite n. 41994/2021 hanno escluso la nullità integrale dei contratti di fideiussione “a valle”, limitando il vizio alle sole clausole riproduttive dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salva diversa volontà delle parti. Su questa base il Collegio rileva che i ricorrenti hanno precisato la propria eccezione in memoria, limitandola alle sole clausole corrispondenti allo schema ABI.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra rilievo officioso e preclusioni. La Corte ribadisce che il principio delle Sezioni Unite n. 26242/2014 — secondo cui la nullità può essere eccepita in ogni stato e grado purché accertabile su un impianto probatorio ritualmente acquisito — va applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, per evitare che il potere officioso consenta alle parti di aggirare le preclusioni assertive e istruttorie. La rilevazione officiosa della nullità parziale richiede, in particolare, la produzione del provvedimento della Banca d’Italia, la natura omnibus della fideiussione, l’epoca di stipulazione, l’esatta corrispondenza delle clausole allo schema, nonché la concreta ricaduta della nullità sul debito del fideiussore.
Nel caso concreto i ricorrenti non hanno prodotto tempestivamente il provvedimento della Banca d’Italia né lo schema ABI, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello. Il Collegio esclude che soccorrano il principio iura novit curia o il fatto notorio: il provvedimento sanzionatorio non è atto normativo né integrativo di norma, e non è riconducibile alla nozione rigorosa di notorio, estranea alle acquisizioni tecniche e alle cognizioni private del giudice. Su questa linea si collocano i richiami a Cass. n. 8023/2024, Cass. n. 30383/2024 e Cass. n. 24380/2024.
La Corte aggiunge un rilievo assorbente: l’interesse dei fideiussori alla declaratoria di nullità parziale è collegato alla reviviscenza dell’art. 1957 c.c., ma sulla tardività dell’eccezione di decadenza si è formato il giudicato, non risultando che i ricorrenti abbiano impugnato sul punto la sentenza di primo grado. Essendo l’eccezione di estinzione della garanzia eccezione propria e non mera difesa, il rilievo officioso della nullità della clausola derogatoria non interferisce con la preclusione ormai consumata.
Il secondo motivo è dichiarato parimenti inammissibile: le censure sull’interpretazione della domanda e sulla continuità tra i due rapporti di conto corrente investono accertamenti di fatto riservati al giudice del merito, e il vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non attiene a un fatto storico decisivo ma alla valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e, in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., all’ulteriore somma ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c..
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 1419 c.c. – Nullità parziale
- Art. 1421 c.c. – Legittimazione all'azione di nullità
- Art. 1957 c.c. – Scadenza dell'obbligazione principale
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati