Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20694 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Casse previdenziali privatizzate ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 non possono adottare, con il proprio regolamento, provvedimenti che impongano una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti. Tale prelievo, al di là del nomen, non costituisce un criterio di determinazione del trattamento pensionistico e integra una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., che solo il legislatore può introdurre. Il contributo di solidarietà dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201/2011 presuppone la mancata adozione delle misure di riequilibrio entro il termine o il parere negativo dei Ministeri vigilanti, non potendosi equiparare all’inerzia l’illegittimità ex post dei provvedimenti adottati. Il credito restitutorio per le somme indebitamente trattenute è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, non a quella quinquennale, mancando la liquidità ed esigibilità del rateo contestato.

Il Fatto

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti aveva applicato, sul trattamento pensionistico di vecchiaia di un professionista iscritto, un contributo di solidarietà fondato sul proprio regolamento di disciplina. Il pensionato, e dopo la sua morte l’erede, ha agito per far accertare l’illegittimità della trattenuta e ottenere la restituzione degli importi.

Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha respinto il gravame della Cassa, richiamando l’orientamento di legittimità e applicando la prescrizione decennale. L’Ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo di riferimento. La legge n. 537/1993 ha delegato il Governo a privatizzare gli enti pubblici di previdenza; il d.lgs. n. 509/1994 ha riconosciuto alle Casse autonomia gestionale, organizzativa e contabile, con un potere regolamentare che non è di delegificazione e non può derogare a norme di rango primario.

L’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 ha natura di norma imperativa inderogabile dall’autonomia normativa delle Casse. Essa ammette solo provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del principio del pro rata. Si tratta di un numerus clausus che non comprende la trattenuta su una pensione già determinata.

Il contributo di solidarietà non è riconducibile né alla variazione delle aliquote né alla riparametrazione dei coefficienti, né ad altro criterio di determinazione del trattamento: esso incide su un trattamento già quantificato. La Corte costituzionale n. 173/2016, richiamata dalla Corte, ha qualificato l’analogo prelievo come prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., soggetta a riserva di legge. Non soccorre l’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, che presuppone atti finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine, connotato estraneo a un contributo provvisorio.

Quanto al secondo motivo, il contributo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201/2011 è ancorato a due presupposti alternativi: la mancata adozione delle misure entro il 30 settembre 2012 o il parere negativo dei Ministeri vigilanti. La Cassa non può equiparare all’inerzia l’ipotesi in cui gli interventi siano stati effettuati e poi dichiarati illegittimi.

Il terzo motivo è infondato alla luce delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015. La prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito; la differenza tra quanto liquidato e quanto spettante non è pagabile, con conseguente applicazione dell’art. 2946 cod. civ. Il credito consequenziale all’indebita ritenuta non è classificabile come riliquidazione, non condividendo il sistema di calcolo della pensione. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento di €2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *