Dirigente medico di struttura complessa e compenso del lavoro straordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9126 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti del dirigente medico incaricato della direzione di struttura complessa non è configurabile il diritto al compenso per lavoro straordinario. La complessiva prestazione del dirigente è finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’incarico e il superamento dell’orario non è scindibile tra esigenze di risultato e esigenze del servizio ordinario, trovando compenso nella retribuzione di risultato. Il principio, affermato con riferimento all’art. 65 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 per la dirigenza medica, è estensibile alle disposizioni di contenuto analogo del c.c.n.l. ARIS-ANMIRS 1998-2001. Resta ferma la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., quando la prestazione sia resa con modalità temporali irragionevoli, anche a prescindere dall’imposizione di ritmi usuranti, rilevando la mera accettazione di prestazioni eccedenti il ragionevole tempo di lavoro.
Il Fatto
Un dirigente medico, responsabile di una struttura complessa di anatomia patologica presso un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ha chiesto la retribuzione del lavoro straordinario svolto in un arco temporale pluriennale. La domanda è stata rigettata in primo grado e l’appello è stato respinto.
La Corte d’Appello di Bari ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite e ha escluso la configurabilità del lavoro straordinario per i dirigenti di struttura complessa, ritenendo la prestazione eccedente compensata dalla retribuzione di risultato. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’interpretazione degli artt. 8, 39 e 41 del c.c.n.l. ARIS-ANMIRS 1998-2001, sostenendo che anche i dirigenti di struttura complessa sarebbero soggetti a un orario settimanale e che il lavoro straordinario sarebbe ammesso se autorizzato. Il motivo è dichiarato non fondato. La Corte condivide l’interpretazione dei giudici di merito, conforme alle plurime pronunce di legittimità sul contratto della dirigenza medica, e richiama le Sezioni Unite n. 9146 del 2009.
Secondo tale indirizzo l’art. 65 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, prevedendo una retribuzione di risultato compensativa anche dell’eventuale superamento dell’orario per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, esclude il diritto del dirigente incaricato della direzione di struttura ad essere compensato per lavoro straordinario. Non è possibile distinguere tra il superamento dell’orario preordinato ai risultati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, perché la prestazione complessiva deve seguire gli obiettivi propri dell’incarico.
Il Collegio richiama le pronunce che hanno esteso il principio al personale dirigente in posizione non apicale e quelle che hanno precisato come la disciplina collettiva riconosca una compensazione delle ore straordinarie solo quando lo preveda espressamente, come per l’attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità. L’interpretazione dei giudici di merito è quindi conforme ai canoni letterale e sistematico.
Il secondo motivo, incentrato su una pretesa prassi aziendale e sull’omesso esame di fatti decisivi, è dichiarato inammissibile: non investe la ratio decidendi, ma argomenti svolti solo ad abundantiam, e non rispetta i confini del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come delineati dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014.
Il terzo motivo, relativo alla tutela dell’integrità psicofisica, impone una rettifica della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.. La Corte afferma che la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi rende il datore responsabile, ai sensi dell’art. 2087 c.c., del danno alla salute o alla personalità morale, perché l’obbligo di tutela è violato anche dal mancato impedimento di una prestazione che ecceda il ragionevole tempo di lavoro. Nonostante l’errata premessa, la Corte d’appello ha ritenuto in fatto non assolto l’onere di allegazione e prova, e le censure sul punto investono l’accertamento di merito, risultando inammissibili in regime di doppia conforme.
Il quarto motivo, sull’ingiustificato arricchimento, è inammissibile e infondato, perché fondato su un presupposto smentito dalla sentenza e perché il requisito di sussidiarietà dell’art. 2041 c.c. non è integrato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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