Dirigente direttore generale, dissenso e licenziamento: onere di allegazione del fatto decisivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20695 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. che denunci l’omesso esame di un fatto decisivo senza individuarne il fatto storico, il dato da cui ne risulta l’esistenza, il come e il quando della discussione e la decisività. Il giudice di rinvio, vincolato dal dictum della pronuncia cassatoria, non può procedere a una nuova rivalutazione dei fatti già accertati, ma deve soltanto dare esecuzione ai principi di diritto affermati dalla Corte. La radicale inammissibilità della censura travolge anche la dedotta violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., priva di adeguata specificità.

Il Fatto

La società ricorrente aveva intimato il licenziamento al proprio direttore generale. La Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha dichiarato illegittimo il recesso, sia per assenza di giusta causa sia per difetto di giustificatezza, condannando la società al pagamento delle indennità conseguenti.

I giudici di rinvio hanno ritenuto di non poter rivalutare la vicenda sotto il profilo fattuale, stante la natura e gli effetti vincolanti della statuizione cassatoria. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, resistito dal controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denunciava, con un unico motivo, la violazione dell’art. 360, n. 5 e n. 3, cod. proc. civ. e dell’art. 384 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere a un nuovo esame della fattispecie, valutando la legittimità del licenziamento alla luce dei principi vincolanti enunciati dalla Suprema Corte, e non limitarsi a dichiarare l’illegittimità completa del recesso.

La Corte ha richiamato i limiti al sindacato sulla motivazione fissati dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è ridotto al minimo costituzionale e concerne solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge, attenendo all’esistenza della motivazione in sé, con esclusione del difetto di sufficienza. Il nuovo testo introduce un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti, oggetto di discussione e decisivo.

La Corte ha ribadito che il ricorrente deve indicare, nel rigoroso rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale, il come e il quando della discussione e la decisività. Il motivo in esame si è rivelato irrispettoso di tali enunciati, non individuando neppure il fatto storico decisivo.

La pronuncia cassatoria n. 17689 del 2022 aveva statuito in modo vincolante che non può attribuirsi rilevanza disciplinare, idonea a integrare di per sé la giusta causa di recesso, alla condotta del dirigente che, senza rivolgersi all’autorità giudiziaria o amministrativa, si limiti a ipotizzare la configurabilità di illeciti, mettendo in guardia i soggetti teoricamente responsabili nelle sedi e con le modalità previste dall’ordinamento, come negli artt. 2392 e 2396 cod. civ. Parimenti, non integra la giustificatezza del licenziamento la condotta del direttore generale che eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso nelle sedi proprie, con modalità non diffamatorie o offensive.

La sentenza impugnata si è rivelata conforme a tale dictum. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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