Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate e prescrizione del diritto alla restituzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12976 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che, pur perseguendo l’equilibrio di bilancio, impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Un simile prelievo, qualunque sia il suo nome, è incompatibile con il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., la cui introduzione è riservata al legislatore. Il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. e non a quella quinquennale, poiché l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la diversa ipotesi della riliquidazione del trattamento pensionistico. Il ricorso che riproponga questioni già decise è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.

Il Fatto

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’illegittimità delle trattenute operate sulla pensione del professionista iscritto a titolo di contributo di solidarietà, limitando la condanna alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data del ricorso introduttivo.

L’Ente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, tutti dedotti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il controricorrente resiste con controricorso. A seguito della richiesta di decisione depositata dalla Cassa, è fissata l’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, tendono a dimostrare la legittimità del contributo imposto dall’Ente. Il Collegio li ritiene manifestamente infondati alla stregua dell’orientamento consolidato che ha già dato risposta a tutti gli argomenti addotti in controversie sovrapponibili.

Le Casse privatizzate, si legge, non possono adottare, neppure in funzione dell’equilibrio di bilancio, provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento già determinato. Un simile atto è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata e dà luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. A conferma, la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, che ha qualificato il prelievo di cui alla legge n. 147/2013 come prestazione patrimoniale imposta, la cui illegittimità deriva dalla mancata copertura della previsione di legge richiesta dall’art. 23 Cost.

L’orientamento, iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con numerose pronunce, tra cui Cass. n. 603/2019, è dichiarato consolidato e viene confermato. La sentenza impugnata non incorre neppure nei vizi denunciati con la terza doglianza, che prospetta l’applicabilità della prescrizione quinquennale.

La Corte ricorda che la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. — come quella dell’art. 129 R.D.L. n. 1827/1935 — presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., come affermato a partire da Cass. n. 31527/2022.

Non giova richiamare l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, che riguarda l’ipotesi della riliquidazione della pensione. La fattispecie concerne invece un’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima, che non condivide la disciplina del sistema di calcolo della pensione. L’indirizzo è consolidato e condiviso dal Collegio, sicché non ha ragione d’essere alcuna questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.

Le argomentazioni della memoria non introducono elementi nuovi. Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna alle spese in favore del controricorrente. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, trova applicazione l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente a versare somme equitativamente determinate in favore del resistente e della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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