Fermo amministrativo di natanti: competenza del Tribunale, non del Giudice di pace (Cass. civ. Sez. II n. 10014 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di fermo amministrativo dei natanti, disposto ai sensi degli artt. 1 e 2-sexies d.l. n. 130/2020, la competenza a conoscere dell’opposizione appartiene al Tribunale e non al Giudice di pace. Il richiamo operato dall’art. 1, comma 2-sexies, d.l. n. 130/2020 all’art. 214 cod. strada non comporta l’applicazione della regola di competenza dettata dall’art. 214, comma 4, cod. strada, che riguarda il regime impugnatorio delle sanzioni per violazione del solo codice della strada. Quando la sanzione pecuniaria sia congiunta a quella accessoria del fermo del veicolo, trova applicazione l’art. 6, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 150/2011, che devolve l’opposizione al Tribunale.

Il Fatto

Una società armatrice di un natante si rivolgeva al Tribunale di Palermo per ottenere l’annullamento, e in via cautelare la sospensione, del provvedimento di fermo amministrativo del natante, disposto dall’Ufficio Circondariale Marittimo per venti giorni ai sensi degli artt. 1 e 2-sexies d.l. n. 130/2020 e dell’art. 214 d.lgs. n. 285/1992.

Il Tribunale adito, dichiarata la propria incompetenza, rimetteva le parti davanti al Giudice di pace. Avverso tale decisione la società proponeva regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. L’amministrazione resisteva con controricorso, mentre il P.M. concludeva per l’affermazione della competenza del Tribunale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal percorso ermeneutico del Tribunale palermitano, che aveva ritenuto il richiamo dell’art. 1, comma 2-sexies, d.l. n. 130/2020 all’art. 214 cod. strada sufficiente a importare, tramite il rinvio all’art. 204-bis cod. strada, la competenza del giudice di pace anche per il fermo amministrativo dei natanti. Tale lettura è giudicata non condivisibile.

Il Collegio dà piena continuità al recente precedente Cass., Sez. II, n. 710/2025, che ha evidenziato come l’art. 2-septies rimetta al prefetto territorialmente competente l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge n. 689/1981.

Il passaggio decisivo è nell’art. 6, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 150/2011: per le controversie previste dall’art. 22 l. n. 689/1981 l’opposizione si propone davanti al Tribunale quando sia stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima. La fattispecie concreta prevede una sanzione pecuniaria e l’accessoria del fermo del veicolo, sicché si rientra in tale previsione. Il codice della strada è richiamato solo dal comma 2-quater, in relazione al fermo quale sanzione accessoria, mentre la violazione contestata attiene alla diversa ipotesi dell’art. 1, comma 2-sexies.

La Corte aggiunge che la tesi contraria condurrebbe a esiti irragionevoli: assegnare al giudice di pace una materia complessa, riguardante beni di valore spesso superiore a quello di un veicolo stradale, in assenza di un’espressa disposizione in tal senso, appare scelta legislativa implausibile. Per queste ragioni il ricorso è accolto e la competenza per materia è attribuita al Tribunale di Palermo, davanti al quale le parti sono rimesse nel termine previsto dall’art. 50 cod. proc. civ., con regolazione delle spese da parte del giudice dichiarato competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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