TFS e sei scatti stipendiali: silenzio-INPS e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 589 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio significativo dell’Amministrazione deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere quando, prima della decisione, l’Amministrazione abbia riconosciuto e integralmente soddisfatto la pretesa azionata, provvedendo alla liquidazione e al pagamento degli emolumenti richiesti. In tal caso, la sopravvenuta adozione dell’atto satisfattivo rende inutile l’accertamento giudiziale dell’obbligo di provvedere e del diritto al beneficio sottostante. La cessazione della materia del contendere, pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., presuppone l’accertamento in concreto dell’avvenuta integrale soddisfazione dell’interesse fatto valere in giudizio.
Il Fatto
Un dipendente pubblico, ormai cessato dal servizio, aveva inviato all’INPS una diffida con cui chiedeva il ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS) con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987. L’Istituto previdenziale non aveva risposto alle istanze del 12.12.2024 e del 03.01.2025.
Avverso questo silenzio il ricorrente aveva proposto ricorso al TAR Puglia, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio e l’accertamento del diritto al beneficio, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle relative somme.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni per poter dichiarare il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
È emerso che, in data 3 novembre 2025, l’INPS aveva già depositato la ricevuta di accredito del bonifico eseguito in favore del ricorrente, attestante il pagamento del beneficio oggetto del giudizio. Tale adempimento è avvenuto prima ancora della camera di consiglio del 5 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare.
La parte ricorrente, con nota del 12 marzo 2026, ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta. Il TAR ha preso atto che l’interesse azionato era venuto meno per effetto del tempestivo riconoscimento, liquidazione e pagamento degli emolumenti dovuti da parte dell’Amministrazione.
Sussistendo giusti motivi, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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