Finanziamento regionale, obbligo di pagamento nei limiti delle somme stanziate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33152 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il protocollo di intesa con cui l’amministrazione regionale si obbliga a corrispondere differenze salariali va interpretato nel senso che esso impegna l’amministrazione esclusivamente nei limiti delle somme effettivamente stanziate in bilancio, mentre per il residuo importo configura una mera intesa di massima, subordinata alla futura disponibilità finanziaria. Il decreto assessoriale che dispone il pagamento nei limiti delle somme disponibili non comporta l’assunzione di debiti fuori bilancio, né una ricognizione di debito per l’intero importo rivendicato. Ne consegue che la pretesa creditoria eccedente le disponibilità stanziate non trova titolo idoneo e non può fondare la condanna dell’amministrazione al pagamento.

Il Fatto

Un centro di formazione professionale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’amministrazione regionale per il saldo di un finanziamento rivendicato in base a un protocollo di intesa risalente al 2004, destinato al pagamento delle differenze salariali maturate per effetto di un contratto collettivo nazionale. L’amministrazione si era opposta e il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione, ritenendo la pretesa creditoria fondata sul protocollo e sul decreto assessoriale del novembre 2004.

In seguito l’amministrazione aveva impugnato la sentenza e annullato in autotutela il proprio decreto. Il giudizio d’appello era stato sospeso in attesa della definizione del processo amministrativo, conclusosi con l’annullamento della revoca da parte del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. La Corte d’appello ha quindi riformato la decisione di primo grado, accogliendo l’opposizione. Il centro ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per asserita lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e degli artt. 434 e 437 c.p.c., per violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum. Si contesta che la Corte territoriale abbia accolto il gravame su un profilo diverso da quello oggetto delle censure d’appello.

Il motivo è infondato. La Corte rileva che l’impugnazione dell’amministrazione era chiaramente intesa a contestare la doverosità del pagamento, per difetto di titolo idoneo negli atti posti dall’ente a fondamento della pretesa. La ratio decidendi della sentenza impugnata si è mantenuta su questa linea, escludendo che il protocollo di intesa e la successiva nota del novembre 2004 potessero giustificare la condanna al pagamento di somme ulteriori rispetto a quanto già liquidato in base alle disponibilità stanziate.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 4, 5, 6 e 13 della legge regionale n. 24 del 1976 e dell’art. 1372 c.c., censurando la lettura data dalla Corte d’appello al protocollo di intesa e al decreto assessoriale. La censura è inammissibile: non indica specificamente quale canone ermeneutico sarebbe stato violato, limitandosi a prospettare una diversa interpretazione degli atti rispetto a quella resa dal giudice di merito. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 3, 08/01/2025, n. 353.

Il giudice di legittimità osserva che la valutazione espressa dal giudice del merito è pienamente coerente con quella resa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il quale aveva reputato che l’amministrazione potesse legittimamente impegnarsi solo per le somme di cui aveva disponibilità in bilancio. Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte dà altresì atto, ai fini e per gli effetti di Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *