Mansioni superiori e delega di firma: niente differenze retributive al dipendente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5683 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto del dipendente alla corresponsione delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori presuppone l’effettivo esercizio di funzioni dirigenziali e non il mero conferimento formale di un incarico. La delega di firma non integra esercizio di mansioni superiori, poiché realizza un mero decentramento burocratico e l’atto sottoscritto dal delegato resta imputabile al delegante, che conserva titolarità del ruolo, controllo e responsabilità. Ove il posto dirigenziale risulti occupato, di fatto e di diritto, da altro soggetto, la non formalizzazione dell’incarico in favore del dipendente è conseguenza automatica di tale assetto. Le censure che sollecitano una rivalutazione delle prove o una lettura alternativa dei documenti sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia inquadrata nella categoria C3, ha chiesto al Tribunale di Ancona la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori di dirigente nel periodo dal 7 gennaio 2013 al 27 settembre 2014.
Il Tribunale ha accolto la domanda con sentenza n. 522/2016. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 81/2018, ha invece accolto l’appello del Ministero, escludendo che la dipendente avesse esercitato funzioni dirigenziali. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il primo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, interpretato in senso conforme agli artt. 3, 36 e 97 Cost., per avere la corte territoriale assunto il formale conferimento dell’incarico quale presupposto costitutivo del diritto alle differenze retributive. La censura è inammissibile: i giudici di merito hanno fondato la decisione sul diverso accertamento che, nel periodo di causa, le funzioni di dirigente amministrativo erano state effettivamente esercitate dal Presidente della Corte facente funzioni e, poi, dal Presidente titolare. La mancata formalizzazione dell’incarico in favore della ricorrente è stata considerata mera conseguenza del fatto che il posto dirigenziale era occupato da altri soggetti.
Il secondo motivo, incentrato sull’art. 3 del d.lgs. n. 240 del 2006 e sull’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è parimenti inammissibile. La Corte d’appello ha verificato non solo la titolarità formale delle funzioni in capo ai Presidenti, ma anche il loro esercizio in fatto, valorizzando l’attestazione del 19 dicembre 2014 e le deleghe rilasciate nel 2013, con cui il capo della Corte precisò di assumere la piena responsabilità degli atti firmati dai delegati. Analoga valutazione ha riguardato il decreto di delega dell’11 luglio 2014 e l’esercizio del potere disciplinare, rimasto integralmente attribuito al capo della Corte.
Il terzo e il quinto motivo investono la distinzione tra delega di funzioni e delega di firma. La Corte conferma che i provvedimenti di delega alla sottoscrizione di alcuni atti non comportano l’esercizio di funzioni dirigenziali, essendo rimasti il controllo e la responsabilità in capo al titolare del ruolo. La delega di firma realizza un mero decentramento burocratico e l’atto firmato dal delegato resta imputabile al delegante, come affermato da Cass., Sez. 5, n. 11013 del 19 aprile 2019.
Il sesto motivo involge l’art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e l’art. 2103 c.c. La Corte rileva che il riferimento a tale disposizione costituisce un mero obiter dictum, poiché i giudici di merito hanno comunque escluso che la ricorrente fosse stata delegata ad esercitare funzioni dirigenziali.
Il settimo, l’ottavo, il decimo e l’undicesimo motivo sono dichiarati inammissibili. La Corte esclude l’operatività del principio di non contestazione, avendo l’amministrazione negato in radice lo svolgimento delle mansioni superiori. Le restanti censure sollecitano, in sostanza, una nuova valutazione delle prove e dei documenti, alternativa a quella del giudice del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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