PEC non censita e pregiudizio concreto: esclusa la nullità della notifica degli avvisi di addebito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2606 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notifica degli avvisi di addebito a mezzo posta elettronica certificata, la provenienza dell’e-mail da un indirizzo non censito nei pubblici registri non determina di per sé l’invalidità della notifica, essendo necessario allegare e dimostrare un concreto pregiudizio patito per effetto di tale condotta. La decadenza dall’iscrizione a ruolo e la conseguente illegittimità della stessa non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva nell’an e nel quantum, quando l’ente previdenziale chieda il rigetto dell’opposizione. Costituisce atto interruttivo della prescrizione l’istanza di rateizzazione del debito proposta dal contribuente.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’opposizione proposta da un contribuente avverso otto avvisi di addebito notificati dall’agente della riscossione per crediti contributivi dell’istituto previdenziale. Il Tribunale di Rimini aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 13/06/2023, aveva integralmente confermato la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza della corte territoriale il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resistevano con controricorso sia l’agente della riscossione sia l’istituto previdenziale. Con il ricorso venivano riproposte, tra le altre, questioni relative alla nullità delle notifiche effettuate da un indirizzo PEC non censito e all’eccezione di prescrizione del credito contributivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Con riferimento al motivo concernente l’obbligo dell’agente della riscossione di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato in forza del Protocollo d’intesa con l’Avvocatura Generale dello Stato, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, cui la corte territoriale si era correttamente attenuta.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha censurato la parte in cui il ricorrente, sotto lo schermo del vizio di motivazione, mirava a rivalutare l’apprezzamento di merito sulla genericità del disconoscimento della conformità delle copie, incensurabile in sede di legittimità; la censura è stata invece respinta nel merito per la sussistenza di una motivazione satisfattiva del c.d. minimo costituzionale.
Il terzo motivo, incentrato sulla notifica degli avvisi di addebito da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri, è stato ritenuto infondato. La Corte ha fatto applicazione del principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 15979 del 2022 e dalle successive conformi, secondo cui non è sufficiente la mera allegazione della provenienza dell’e-mail da un indirizzo non presenti nei registri pubblici, ma è necessaria la dimostrazione di un pregiudizio concreto derivante da tale modalità di comunicazione. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che lo svolgimento delle difese nei due gradi di merito aveva dimostrato che la spedizione da quell’indirizzo PEC non aveva in alcun modo impedito al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.
Il quarto motivo, relativo alla decadenza ex art. 25, comma 1, d.lgs. n. 46/1999, è stato ritenuto infondato. La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che la ritenuta decadenza dall’iscrizione non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva nell’an e nel quantum, anche quando l’ente si sia limitato a chiedere il rigetto dell’opposizione.
Il quinto motivo, attinente all’efficacia interruttiva della prescrizione dell’istanza di rateizzazione, è stato infine rigettato, non discostandosi la corte territoriale dal costante orientamento di questa Corte, da ultimo Cass. n. 16110 del 2025. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.