Notifica alla società assolutamente irreperibile: nessuna raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 11975 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, quando il destinatario è assolutamente irreperibile nel Comune ove è situato il domicilio fiscale, trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, che, in quanto tale, prevale sulla disciplina generale dell’art. 140 cod. proc. civ. Non è pertanto previsto l’invio di alcuna raccomandata informativa, non essendo neppure conosciuto l’indirizzo presso cui la comunicazione potrebbe essere utilmente inviata. La validità della notificazione presuppone unicamente l’attestazione, nella relata, dello svolgimento delle ricerche volte a verificare l’assenza di abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel Comune, senza che il tipo di ricerche sia predeterminato da alcuna norma.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento a una società di capitali che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e presentava una ristretta base partecipativa. Il reddito veniva calcolato su base induttiva con riferimento all’anno 2007.
Il 10.12.2013 veniva notificato al socio, titolare del 33% delle quote, un avviso di accertamento con cui gli si contestava il reddito di partecipazione ritenuto conseguito. Il contribuente impugnava l’atto, contestando tra l’altro l’invalidità della notificazione alla società dell’avviso pregiudicante. La CTP rigettava il ricorso; la CTR accoglieva l’appello e annullava l’atto, ravvisando l’invalidità della notificazione. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria deduceva la violazione dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, lamentando che la CTR avesse applicato le regole proprie della irreperibilità relativa a un caso di irreperibilità assoluta.
La Corte osserva che la società non era stata reperita presso il domicilio fiscale conosciuto. Il messo notificatore aveva quindi completato la notificazione ai sensi della norma speciale, provvedendo al deposito dell’atto nella Casa Comunale e all’affissione nell’albo pretorio. La disciplina richiamata, in quanto speciale, prevale su quella generale: non è previsto alcun invio di raccomandata informativa successivo al tentativo di notifica.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’irreperibilità assoluta presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e manchino dati ed elementi oggettivamente idonei per notificare altrimenti l’atto (Cass. sez. V n. 24260 del 2014; Cass. sez. V n. 19958 del 2018). Il tipo di ricerche demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, purché dalla relata se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento.
Nel caso concreto il messo notificatore aveva attestato espressamente l’assenza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel domicilio fiscale e l’impossibilità di notificare ad altre persone legittimate, con specifica annotazione delle ricerche svolte. Il motivo è pertanto fondato e viene accolto: la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti.
Nota della Redazione
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