Turni di pronta disponibilità eccedenti: indennità dovuta e risarcimento del danno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 244 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il limite di dieci turni mensili di pronta disponibilità previsto dall’art. 17, comma 4, del CCNL Comparto sanità, dirigenza medico-veterinaria 2002-2005 ha natura programmatica e non costituisce un limite temporale invalicabile. I turni di pronta disponibilità resi in eccedenza rispetto a tale soglia vanno retribuiti con la specifica indennità di cui all’art. 17, comma 5, senza possibilità di assorbimento nella retribuzione di risultato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno quando il ricorso all’istituto sia stato abusivo e la condotta datoriale abbia pregiudicato il recupero delle energie psicofisiche del dirigente.

Il Fatto

Un dirigente medico, in servizio presso una unità operativa di chirurgia, ha agito in giudizio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza per ottenere il ristoro del pregiudizio derivante dall’essere stato adibito, per circa un decennio, a turni di reperibilità eccedenti il limite mensile di dieci previsto dalla contrattazione collettiva.

Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, condannando l’Azienda al pagamento di una somma per ogni turno prestato in eccedenza, detratto quanto già percepito a titolo retributivo, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione dell’Azienda, ha rigettato il gravame, ritenendo applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale e provati sia l’inadempimento che il danno da stress psicofisico. L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità complessiva del ricorso, richiamando il principio secondo cui il dovere di chiarezza e sinteticità imposto dagli artt. 366 e 360 cod. proc. civ. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione tutte le volte che l’interpretazione complessiva dell’atto consenta di individuare con chiarezza la portata delle censure. L’eccessiva lunghezza, di per sé, non è causa di inammissibilità.

Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché confondeva la qualificazione della domanda, da operarsi sulla base del petitum e della causa petendi, con l’eventuale infondatezza nel merito.

I restanti motivi sono stati giudicati infondati, in continuità con le precedenti ordinanze n. 36839/2022 e n. 1680/2023. La Corte ha ricostruito l’evoluzione della disciplina della pronta disponibilità, soffermandosi sull’art. 17, comma 4, del CCNL 2002-2005, secondo cui «di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese».

L’analisi letterale e sistematica, alla luce degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., ha condotto a qualificare tale previsione come programmatica e non come limite invalicabile. L’espressione «di regola» non impone un tetto inderogabile, salva l’ipotesi di abuso, da valutarsi in ragione del numero complessivo dei servizi richiesti o della manifesta inesistenza delle esigenze, in contrasto con i canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.

Pertanto anche i turni eccedenti vanno retribuiti con l’indennità prevista dall’art. 17, comma 5, che la Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 9279/2016, ha qualificato come voce autonoma del trattamento accessorio, non assorbibile nella retribuzione di risultato. Lo svolgimento sistematico e smodato di turni per anni, specie se non bilanciato da riposi compensativi, può comportare un notevole stress psicofisico, legittimando il risarcimento. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *