Prova presuntiva dell’inesistenza oggettiva delle operazioni e riparto dell’onere (Cass. civ. Sez. V n. 25631 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa. Spetta invece al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendosi ritenere assolto tale onere con l’esibizione della fattura o in ragione della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. Il controllo della corretta applicazione dei principi in materia di prova presuntiva compete alla Corte di cassazione in funzione nomofilattica, poiché il giudizio di merito è sindacabile quando il giudice, violando i criteri giuridici di formazione della prova critica, non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile. Gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno ricavate dal loro esame complessivo, in un giudizio globale e non atomistico.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società un provvedimento di irrogazione sanzioni, emesso a seguito della contestazione della inesistenza oggettiva di alcune transazioni relative alla compravendita di energia elettrica all’ingrosso. Reputando inesistenti gli acquisti e i ricavi a essi connessi, l’Ufficio applicava la sanzione prevista dall’art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, nella misura del 25% delle somme ritenute indebitamente dedotte.
La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. In appello la Commissione tributaria regionale accoglieva l’impugnazione e annullava l’atto di irrogazione delle sanzioni. Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il riparto dell’onere della prova nelle controversie relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Richiamando un proprio precedente, ribadisce che l’Amministrazione può assolvere il proprio onere mediante presunzioni semplici, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente la regolarità formale della documentazione.
Il Collegio precisa poi l’ambito del sindacato di legittimità. Se la valutazione dei requisiti degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è devoluta al giudice di merito, resta soggetta a controllo la corretta applicazione dei criteri giuridici di formazione della prova critica, quando il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile. Gli indizi, si sottolinea, vanno valutati in un giudizio globale, non atomistico, perché ciascuno rafforza e trae vigore dall’altro.
Su queste premesse la Corte ritiene fondati il primo e il terzo motivo, trattati congiuntamente. La sentenza di appello ha fornito una motivazione, ma il suo ragionamento risulta lesivo del riparto dell’onere probatorio, poiché l’Agenzia aveva offerto diversi elementi a sostegno dell’inesistenza oggettiva, non considerati: transazioni intercorse nel 2013, individuate nelle tabelle reperite dai verificatori; un sistema di operazioni incrociate e circolari con una pluralità di controparti, strutturato per concludersi sistematicamente con saldo “zero” sia fisico che finanziario; corrispettivi prestabiliti e assenza di prova di consegne di energia o di pagamenti.
La sentenza impugnata si sofferma sulle modalità generali di funzionamento del mercato elettrico e sui contratti back to back, senza confrontarle con le circostanze valorizzate dall’Ufficio. La Corte osserva che, se nel mercato elettrico si procede per compensazioni, ciò non esclude la possibilità di operazioni fittizie. Infine, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, alcun rilievo riveste il profilo della diligenza.
L’accoglimento del primo e del terzo motivo assorbe il secondo, concernente i costi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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