Contributo di solidarietà sulle pensioni dei fondi sostitutivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23238 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà istituito dall’art. 24, comma 21, d.l. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, grava sull’intera quota del trattamento pensionistico maturata nella gestione speciale anteriormente all’armonizzazione conseguente alla legge n. 335/1995, e non sulla sola differenza tra la pensione liquidata dal fondo sostitutivo e quella che sarebbe spettata in regime di assicurazione generale obbligatoria. Il termine “quota” non individua un differenziale tra due trattamenti calcolati con sistemi diversi, ma la porzione di pensione riferibile alla contribuzione anteriore al 1997, secondo il lessico consolidato in materia pensionistica. L’imposizione, circoscritta al quinquennio 2012-2017 e modulata con soglie di esclusione, non contrasta con gli artt. 3, 38 e 81 Cost., rispondendo a finalità perequative e di riequilibrio delle gestioni soppresse confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di pensione a carico del Fondo Telefonici, avevano agito nei confronti dell’INPS per ottenere la restituzione del contributo di solidarietà applicato dall’1/1/2012 sull’intero trattamento pensionistico. La pretesa muoveva dalla tesi secondo cui il prelievo avrebbe dovuto colpire solo la differenza tra la pensione calcolata con le norme del fondo sostitutivo e quella virtuale spettante a un iscritto al FPLD dell’AGO.
Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Torino ha confermato il rigetto, qualificando la tesi degli appellanti come antiletterale e negando la violazione dell’art. 3 Cost., per la diversità oggettiva tra iscritti al fondo speciale e iscritti in AGO. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di violazione e falsa applicazione della norma istitutiva del contributo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato testuale dell’art. 24, comma 21, che rapporta il contributo al periodo di iscrizione anteriore all’armonizzazione e alla quota di pensione calcolata con i parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Da qui l’esclusione della lettura proposta dai ricorrenti, che configura una sotto-quota estranea alla lettera della legge.
Il termine quota viene interpretato secondo il linguaggio consolidato in materia pensionistica: l’art. 13 d.lgs. n. 503/1992 distingue la quota A e la quota B in ragione della data di maturazione delle anzianità, e l’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 scompone il trattamento in due quote corrispondenti alle diverse modalità di calcolo. Il vocabolo, dunque, non rimanda ad alcun differenziale, ma alla porzione di pensione riferibile alla gestione speciale prima dell’armonizzazione.
La Corte richiama l’orientamento consolidato di legittimità, già espresso con ordinanza n. 27489/2023 sul ricorso definito nel procedimento parallelo, poi ribadito con ordinanza n. 1396/2025, che a sua volta richiama l’ordinanza n. 30254/2022: il contributo è finalizzato al riequilibrio dei fondi in cui sono confluite le gestioni soppresse ed è posto a carico dell’intera quota maturata nelle gestioni medesime. Il Collegio conferma tale indirizzo, ritenendolo sorretto da argomenti letterali e sistematici che le censure non scalfiscono, e ricorda che il Fondo Telefonici rientra tra le gestioni riconducibili alla stessa disciplina, come affermato con ordinanza n. 27970/2023.
Quanto ai profili costituzionali, la Corte esclude che l’interpretazione accolta susciti dubbi di non manifesta infondatezza. Il sacrificio risponde a finalità perequative e si raccorda alla specialità e vantaggiosità dei trattamenti incisi. Il prelievo è circoscritto al periodo 2012-2017, concomitante con l’acuirsi della crisi del sistema previdenziale, e non è indiscriminato: sono escluse le pensioni di importo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Così strutturato, il contributo contempera l’art. 38 Cost. con l’art. 81 Cost., senza ledere ragionevolezza e proporzionalità.
Il ricorso è pertanto respinto. La Corte compensa le spese processuali, trattandosi di tematica dibattuta e risolta in epoca successiva alla proposizione del ricorso, e dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Nota della Redazione
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