Conversione termine nullo impone al giudice di rinvio pronuncia sulle retribuzioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33640 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, investito della domanda del lavoratore relativa alle retribuzioni maturate dopo la sentenza di conversione del rapporto a tempo indeterminato, non può omettere di pronunciarsi su di essa. L’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010, alla luce dell’interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale n. 303/2011, configura un’indennità forfettizzata e onnicomprensiva limitata al periodo intermedio, dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione. Le retribuzioni successive a tale periodo sono dovute e non ripetibili, sicché la questione non è assorbita dalla statuizione di condanna alla ripetizione dell’eccedenza. La cassazione con rinvio estende la caducazione alla statuizione sulle spese per effetto espansivo.
Il Fatto
Il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, aveva condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria parametrata a cinque mensilità e, in senso inverso, aveva condannato il lavoratore alla restituzione dell’importo netto percepito.
La vicenda trae origine dalla già dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro e dalla conseguente esistenza di un rapporto a tempo indeterminato. Il ricorso è affidato a tre motivi: i primi due censurano l’omessa pronuncia sulle domande economiche del lavoratore per il periodo successivo alla conversione; il terzo investe la liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli fondati e richiamando i propri precedenti in controversie analoghe. Il nodo è la mancata statuizione sulle eccezioni e domande del lavoratore relative alle retribuzioni maturate dopo la conversione, da decurtare dal debito restitutorio.
Il motivo è ritenuto sufficientemente specifico: il ricorrente ha riportato le conclusioni rassegnate nel giudizio di riassunzione, nelle quali le somme richieste comprendevano anche le retribuzioni del periodo successivo alla conversione. La questione era dunque entrata nel dibattito processuale, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società.
Il giudice del rinvio ha invece omesso di statuire sul quantum della pretesa restitutoria, trascurando le retribuzioni successive alla conversione, pur trattandosi di questione autonoma e oggetto di specifiche conclusioni. La Corte richiama l’insegnamento secondo cui l’ius superveniens non assorbe la questione della spettanza di tali retribuzioni.
Il passaggio centrale è che le somme percepite dopo la declaratoria di conversione non sono ripetibili, perché l’indennità dell’art. 32 legge n. 183/2010 copre solo i danni del periodo intermedio. L’accoglimento dei primi due motivi comporta la cassazione della sentenza e il rinvio ad altro giudice, con assorbimento del terzo.
Quanto alle spese, la Corte applica il principio per cui la cassazione con rinvio si estende alla relativa statuizione anche quando riguardi la sentenza del giudice di rinvio, in virtù del cd. effetto espansivo dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. Il giudice del rinvio dovrà provvedere sulla domanda di pagamento, individuando il dies a quo, e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.