Ferie del macchinista: indennità di condotta e assenza residenza nel computo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3565 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo della retribuzione spettante per le ferie annuali del personale ferroviario addetto alla condotta dei treni devono essere incluse le voci retributive correlate allo svolgimento della prestazione lavorativa, quali l’indennità di utilizzazione/condotta e l’indennità di assenza dalla residenza, quando la loro erogazione sia prevista dalla contrattazione collettiva. La nozione di retribuzione rilevante ai fini dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è ampia e non tollera trattenute connesse alla mancata effettuazione della prestazione durante il periodo di riposo. Le clausole dei contratti aziendali che escludono tali voci dal computo, per la parte in cui si pongono in contrasto con la disciplina unionale, non possono trovare applicazione. Il principio vale anche per l’indennità di riserva, disponibilità e traghetto.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente della società ferroviaria con mansioni di macchinista, ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire, per ciascuna giornata di ferie, una retribuzione comprensiva dell’intera indennità di utilizzazione/condotta, dell’indennità di riserva/disponibilità/traghetto e dell’indennità di assenza dalla residenza, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.

La domanda è stata accolta in primo grado. La Corte d’Appello di Torino, in riforma, l’ha respinta. Il lavoratore soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione della disciplina unionale in materia di retribuzione delle ferie, la nullità della sentenza per motivazione apparente e l’erronea interpretazione delle clausole contrattuali sulle indennità. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha richiamato i numerosi precedenti formatisi in contenziosi analoghi, dapprima nei confronti di altra società ferroviaria e poi ribaditi anche nei confronti dell’odierna controricorrente, con i quali è stata cassata un’analoga pronuncia della Corte d’Appello di Torino.

Il Collegio ha osservato che la questione non riguarda la misura della retribuzione, ma l’individuazione delle voci che devono concorrere a determinarla durante le ferie. La nozione di retribuzione accolta dal diritto dell’Unione ricomprende ogni importo correlato allo svolgimento della prestazione, la cui privazione durante il periodo di riposo risulterebbe penalizzante per il lavoratore e contraria alla finalità dell’istituto.

Su questa base la Corte ha confermato che le voci rivendicate devono essere incluse nel calcolo, non potendosi attribuire rilievo ostativo alle clausole contrattuali che le escludano. Il riferimento all’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE è stato letto in combinazione con l’art. 31, par. 2, della Carta, che sancisce il diritto a ferie retribuite come presidio di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

Quanto al tema del valore del precedente, la Corte ha valorizzato la funzione nomofilattica della Cassazione, ricordando come l’orientamento consolidato abbia vocazione di stabilità e ammetta mutamenti solo se sostenuti da gravi ragioni. Nel caso di specie la soluzione interpretativa era già stata enunciata e non risultavano elementi per discostarsene.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per il riesame delle domande originarie e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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