Contributo di solidarietà e prescrizione decennale del rimborso al professionista (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10955 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà applicato sulla pensione di vecchiaia del professionista iscritto alla Cassa di previdenza è illegittimo, in quanto privo di idonea base normativa. Il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall’ente previdenziale non ha carattere periodico: l’accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate. Ne consegue che tale diritto non è soggetto al termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti. È inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso che riproponga censure già respinte dalla giurisprudenza costante senza addurre argomenti nuovi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata l’08.01.2024, aveva confermato la pronuncia di primo grado che condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire al professionista le ritenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura. Il professionista ha resistito con controricorso. Formulata la proposta di definizione accelerata, la ricorrente ha insistito per la decisione di merito depositando memoria; anche la parte controricorrente ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Con i primi due motivi la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006 e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013, nonché dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, in relazione agli artt. 3, 23 e 38 Cost., dolendosi che il giudice di merito avesse ritenuto illegittimo il contributo applicato alla pensione del controricorrente.

Con il terzo motivo la Cassa lamentava violazione dell’art. 1, legge n. 147/2013, degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., dell’art. 129, r.d.l. n. 1827/1935 e dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947, sostenendo che la prescrizione del diritto alla ripetizione fosse quinquennale e non decennale.

La Corte ha rilevato che si tratta di doglianze già ritenute infondate dalla propria giurisprudenza costante, richiamando, quanto ai primi due motivi, le pronunce Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024 e, quanto al terzo, le pronunce Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023.

Sul terzo motivo il Collegio ha richiamato il principio generale secondo cui il diritto al rimborso di ciò che è stato indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l’accipiens tenuto a restituire le somme in unica soluzione. Il diritto non ricade quindi nel termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma nell’ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti, come affermato da Cass. n. 3083 del 2023.

Nemmeno la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha prospettato argomenti idonei a rimeditare l’indirizzo ormai univoco. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e, avendo questa insistito per la decisione senza addurre nuovi argomenti, alla sanzione ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. per abuso del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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