L’imposta di registro proporzionale si applica alla sentenza ex art. 2932 c.c. anche se non definitiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 11537 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che definisce il giudizio, anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato, è soggetta a tassazione agli effetti dell’imposta di registro. Il presupposto del tributo non è l’efficacia esecutiva della sentenza ma l’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione. La sospensione dell’efficacia esecutiva non incide sull’avviso di liquidazione, fermo restando il diritto al conguaglio o al rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. La sentenza che dispone ex art. 2932 c.c. il trasferimento di un immobile, anche subordinatamente al pagamento del corrispettivo e ancorché impugnabile, è soggetta a imposta proporzionale ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, non trattandosi di atto sottoposto a condizione sospensiva.
Il Fatto
A seguito di una sentenza del Tribunale che aveva disposto il trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c., con condanna al risarcimento dei danni, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale. La sentenza era stata appellata e la Corte d’Appello ne aveva sospeso l’efficacia esecutiva. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio confermava, ritenendo che l’effetto traslativo si producesse solo con la sentenza definitiva e che l’Ufficio dovesse limitarsi a registrare il provvedimento con imposta fissa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando la sospensione dei termini di impugnazione per undici mesi ai sensi dell’art. 1, comma 199, legge n. 197/2022, essendo la controversia “definibile” e parte l’Agenzia delle Entrate.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno affermato la piena pertinenza dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 alla fattispecie, trattandosi di atto dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili. La norma assoggetta a imposta la sentenza che definisce il giudizio anche se non passata in giudicato, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza definitiva. La sospensione dell’efficacia esecutiva non incide sull’avviso di liquidazione, integrando eventualmente un autonomo titolo per il rimborso.
Quanto alla specifica ipotesi della sentenza traslativa ex art. 2932 c.c., la Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui la subordinazione dell’effetto traslativo al pagamento del corrispettivo non configura una condizione sospensiva rilevante ai fini fiscali, trovando applicazione l’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986. La sospensione dell’esecutività e la pendenza del giudizio d’appello sono irrilevanti, poiché il presupposto del tributo è l’esistenza di un titolo giudiziale registrabile.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato l’originario ricorso della contribuente, con condanna alle spese del controricorrente soccombente.
Nota della Redazione
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