Il mutuo con deposito irregolare della somma è titolo esecutivo (Cass. Sez. Un. n. 5968 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, quand’anche con mera operazione contabile, e questi abbia assunto l’obbligazione univoca, espressa e incondizionata di restituirla. Costituisce pertanto valido titolo esecutivo, di per sé solo, anche quando sia contestualmente pattuita la costituzione della somma in deposito o pegno irregolari e l’obbligazione del mutuante di svincolarla al verificarsi di quanto convenuto. Non occorre alcun ulteriore atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’avvenuto svincolo, salvo che una specifica pattuizione escluda in concreto l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario. La questione attiene all’astratta configurabilità del titolo esecutivo e non alla sua riferibilità al mutuo, che resta perfezionato con la sola messa a disposizione della somma.

Il Fatto

Il Tribunale di Siracusa, nel corso di un procedimento di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c., ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. La questione riguardava un mutuo fondiario in cui la somma erogata era stata contestualmente costituita in deposito irregolare presso la mutuante, con obbligo di svincolo al verificarsi di determinate condizioni.

Il mutuatario aveva proposto opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 615, comma primo, c.p.c., contestando la qualificazione del contratto come titolo esecutivo. Il giudice ha chiesto alle Sezioni Unite se l’art. 474 c.p.c. imponga che la somma sia stata svincolata perché sorga un’obbligazione attuale di restituzione, e se occorra un separato atto nelle medesime forme per attestare lo svincolo.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno anzitutto respinto le eccezioni in rito della resistente. La mancata previa audizione delle parti sulla specifica eventualità del rinvio non determina alcuna lesione irreversibile del diritto di difesa. L’interesse pubblico alla nomofilachia preventiva giustifica il procedimento, tanto più che le parti hanno potuto difendersi nel merito.

Quanto all’ammissibilità, il rinvio non è escluso quando la questione sia già stata affrontata, purché non risulti definitivamente risolta in modo da superare i contrasti tra i precedenti di legittimità (Cass., Sez. U., 07/05/2024, n. 12449). Né osta che il provvedimento conclusivo del giudizio di provenienza abbia carattere cautelare: la funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio ne consente la proposizione da parte di qualsiasi giudice innanzi al quale penda un procedimento regolato dal codice di rito (Cass., Sez. U., 23/07/2019, n. 19889; Cass. 30/04/2024, n. 11688).

Nel merito, il Collegio riconsidera le conclusioni di Cass. 03/05/2024, n. 12007, individuata quale causa del contrasto. Muovendo dalla coeva pronuncia delle Sezioni Unite sulla configurabilità del mutuo, si esclude che la fattispecie integri un mutuo tecnicamente condizionato: non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato con la messa a disposizione della somma. Ciò che le parti hanno posposto è l’adempimento di una distinta obbligazione del mutuante, quella di svincolare la somma dal deposito irregolare.

La traditio non deve essere necessariamente fisica, essendo sufficiente un autonomo titolo giuridico di disponibilità in favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194). I patti accessori di costituzione in deposito o pegno irregolari attengono alle modalità di concreta disponibilità e non incidono sull’obbligazione restitutoria né sul carattere certo, liquido ed esigibile del credito.

La Corte enuncia dunque il principio per cui il mutuo è titolo esecutivo già di per sé. Unico limite è l’ipotesi in cui risulti espressamente esclusa un’obbligazione univoca ed incondizionata di restituzione. Le vicende relative all’inadempimento dell’obbligo di svincolo costituiscono semmai fatti impeditivi, da far valere con le opportune opposizioni. Gli atti vanno restituiti al Tribunale di Siracusa, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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