Plusvalenza da cessione di quote tassabile nell’anno della stipula, non dell’incasso (Cass. civ. Sez. V n. 10694 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali va dichiarata, inderogabilmente, nel periodo d’imposta in cui si è formalmente realizzata, in applicazione del principio di competenza. Non rilevano le vicende attinenti alla fase dell’adempimento, quale il mancato o parziale incasso del prezzo pattuito, né la sorte successiva del contratto. Tali eventi costituiscono fatti fiscalmente autonomi, da dichiarare nei distinti periodi d’imposta in cui si verificano. Il vizio dell’avviso di accertamento derivante dall’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 non è rilevabile d’ufficio e deve essere contestato dal contribuente nel ricorso introduttivo.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’omessa dichiarazione della plusvalenza realizzata nel 2008 per effetto della cessione delle quote di una società a responsabilità limitata.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva il gravame del contribuente e annullava l’atto impositivo. Riteneva, da un lato, che la deduzione della violazione del termine dilatorio non costituisse domanda nuova e fosse comunque rilevabile d’ufficio; dall’altro, che nessuna plusvalenza si fosse determinata, non avendo il cedente riscosso il corrispettivo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è accolto. La Corte rileva che nel ricorso introduttivo di primo grado non era stato invocato l’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 né era stata dedotta la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del verbale di chiusura delle operazioni e l’emissione dell’avviso. La Commissione regionale avrebbe quindi dovuto dichiarare inammissibile il motivo di appello, integrante domanda nuova vietata dall’art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il vizio derivante dall’inosservanza del termine dilatorio non è rilevabile d’ufficio, poiché riguarda una norma posta a difesa del diritto del contribuente al pieno dispiegarsi del contraddittorio, in relazione alla natura recettizia dell’atto impositivo (Cass. n. 36198 del 2023, Cass. n. 22549 del 2022). Il secondo motivo, proposto in via subordinata, resta assorbito.
È invece fondato il terzo motivo. La Corte dà continuità all’orientamento secondo cui, in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza da cessione di azienda o di partecipazioni sociali va dichiarata nel periodo in cui si è formalmente realizzata. Sono irrilevanti le vicende dell’adempimento, come il mancato o parziale incasso del prezzo (Cass. n. 4365 del 2011, Cass. n. 2009 del 2012, Cass. n. 14560 del 2021), e la successiva sorte del contratto, con eventuale restituzione del prezzo (Cass. n. 24378 del 2016): si tratta di eventi fiscalmente autonomi, da dichiarare nei distinti periodi d’imposta.
Essendo pacifico che il contratto è stato stipulato nel 2008 e non essendo contestata la quantificazione della plusvalenza, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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