La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non richiede ruoli gestori del socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 20189 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa si fonda sulla particolare intensità dell’affectio societatis, non già sul coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione dell’impresa sociale. Per la sua operatività è sufficiente che il socio faccia parte della compagine sociale, senza che abbia intrapreso azioni concrete in conflitto con la società o con i suoi amministratori. Ne consegue che, ove una società a ristretta base partecipi al capitale di altra società parimenti a ristretta base, l’amministrazione finanziaria può legittimamente imputare direttamente pro quota alle persone fisiche socie gli utili extracontabili accertati in capo alla società verificata, senza che sia necessario emettere un previo avviso di accertamento nei confronti della società intermedia. Il socio può vincere la presunzione solo offrendo la prova positiva della specifica destinazione impressa agli utili non contabilizzati, non essendo sufficiente una prova negativa del mancato ricevimento della distribuzione. Non configura doppia imposizione la ripresa fiscale a carico del socio che non applichi il regime di cui all’art. 47 TUIR, riservato agli utili dichiarati e distribuiti con delibera assembleare. Tali principi non sono modificati dall’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

A seguito di una verifica condotta nei confronti di una società per azioni a ristretta base partecipativa, l’amministrazione finanziaria accertava maggiori utili non contabilizzati per il periodo d’imposta 2013, derivanti dal disconoscimento di costi fittizi. Sulla base della composizione della compagine sociale — la società oggetto di verifica era partecipata da una società a responsabilità limitata a ristretta base familiare, a sua volta composta dal socio storico e dalle due figlie — l’ufficio emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una delle persone fisiche socie della società intermedia, imputandole pro quota gli utili presuntivamente distribuiti. La contribuente, che lamentava la propria estraneità alla gestione sociale e l’assenza di qualsiasi carica, impugnava l’avviso deducendo la violazione del divieto di doppia presunzione, la mancata emissione di un previo accertamento nei confronti della società partecipata e la carenza di prova in ordine all’avvenuta distribuzione. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettavano il ricorso, con conseguente ricorso per cassazione della contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, investita dell’unico motivo di ricorso, ha in primo luogo ribadito il principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accertamento di utili extracontabili in capo a una società a ristretta base partecipativa legittima la ripresa fiscale nei confronti dei soci, ai quali gli utili si presumono distribuiti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Ha precisato che la presunzione opera anche quando l’accertamento della produzione degli utili consegua al disconoscimento di costi fittizi e che la sua operatività non è venuta meno dopo l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, che pone a carico dell’amministrazione l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa.

La Corte ha poi chiarito il fondamento della presunzione, superando talune oscillazioni giurisprudenziali che l’avevano ancorata al coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione. Il fondamento va individuato, invece, nella particolare intensità dell’affectio societatis che accomuna i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa: tale vincolo non necessariamente trae origine da un rapporto familiare, ma può caratterizzare il rapporto tra soggetti che partecipano a un’impresa di semplice struttura organizzativa e non rilevanti dimensioni, nella quale la compattezza tra i detentori del capitale prevale sulla volontà di chi ricopre formalmente la carica di amministratore. Ne deriva che non è necessario che il socio subisca la ripresa ricopra ruoli gestori o direttivi: è sufficiente che faccia parte della compagine sociale senza aver mai intrapreso azioni concrete che lo abbiano posto in conflitto con la società o con i suoi amministratori.

Quanto al cosiddetto “ribaltamento” pro quota degli utili accertati, la Corte ha affermato che, nel caso di una società a ristretta base che partecipi al capitale di altra società parimenti a ristretta base, l’accertamento svolto direttamente nei confronti della persona fisica socia della società partecipante non presuppone l’emissione di un avviso di accertamento nei confronti di quest’ultima. Tale conclusione trova fondamento, sul piano del diritto positivo, nell’assenza di una norma che imponga all’amministrazione di procedere formalmente a un previo accertamento nei confronti della società intermedia e, sul piano dell’analisi economica, nella considerazione che le società a ristretta base partecipativa hanno come fine naturale unico la produzione e la distribuzione degli utili tra i soci, ai sensi dell’art. 2247 c.c. La scelta dell’amministrazione non può comunque ledere il diritto di difesa delle persone fisiche, le quali possono dimostrare, sia in sede procedimentale sia in giudizio, che l’accertamento nei loro confronti sarebbe precluso o che gli utili extracontabili hanno avuto una diversa destinazione.

Applicando tali principi alla fattispecie, la Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse correttamente verificato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della presunzione, trattandosi di due società a ristretta base partecipativa. La contribuente, nel giudizio di merito, non era riuscita a provare che gli utili accertati in capo alla società verificata non fossero stati distribuiti alla società partecipata per essere stati impressi a essi una specifica destinazione, onere che costituisce l’unica via per vincere la presunzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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