Contributo unificato e ricorsi tributari cumulativi: somma per ciascun atto impugnato (Cass. civ. Sez. V n. 11283 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ai sensi dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 vigente ratione temporis. Assume rilievo il richiamo operato da tale disposizione all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio al codice di procedura civile di cui all’art. 1 del medesimo d.lgs. Ne consegue che è priva di portata innovativa la modifica dell’art. 14, comma 3-bis, intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013: la regola della sommatoria per singolo atto operava già prima della legge di stabilità 2014. Non contrasta con il diritto unionale la previsione di più contributi unificati nello stesso giudizio, purché gli atti impugnati amplino l’oggetto della controversia.
Il Fatto
Alcuni contribuenti impugnavano dinanzi alla C.T.P. di Bergamo, con ricorso cumulativo, una pluralità di avvisi di liquidazione e di irrogazione di sanzioni. La segreteria ingiungeva poi il pagamento in solido di una sanzione di euro 24.460,00 a titolo di integrazione del contributo unificato, ritenuto versato in misura insufficiente rispetto al numero degli atti impugnati.
I contribuenti impugnavano l’avviso di irrogazione. La C.T.P. rigettava il ricorso; la C.T.R. della Lombardia respingeva l’appello, affermando che il ricorso cumulativo non elide la scindibilità delle cause e che il contributo era dovuto per ciascun atto impugnato anche prima della legge di stabilità 2014. La questione giunge in Cassazione con ricorso per violazione di legge.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sostiene che, fino al 31 dicembre 2013, per determinare il contributo unificato dovesse aversi riguardo all’importo del tributo oggetto dell’impugnativa e non al singolo atto, e che solo l’art. 1, comma 598, legge n. 147 del 2013 avrebbe introdotto il riferimento a “ciascun atto impugnato”. Nel processo tributario mancherebbe una norma sul cumulo delle domande, con richiamo dell’art. 10, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte ritiene il motivo non fondato e ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, nei ricorsi cumulativi tributari, il contributo va calcolato sommando i contributi dovuti per ogni atto impugnato. Decisivo è il rinvio dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione speciale che prevale sulla norma generale di rinvio al codice di procedura civile contenuta nell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992. La modifica del 2013 è quindi priva di portata innovativa.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 37345 del 2015 nonché le ordinanze Sez. 5 n. 16283 del 2021, Sez. 6 n. 37386 del 2022, Sez. 6-5 n. 26401 del 2022, Sez. 5 n. 17510 e n. 17512 del 2022 e Sez. 5 n. 25607 del 2024, alcune pronunciate nei confronti degli stessi ricorrenti. La complessità del processo e l’autonoma statuizione del giudice tributario su distinti obblighi impositivi giustificano il calcolo riferito ai singoli provvedimenti impugnati.
La Corte valorizza poi la Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 2015, causa C-61/14, che, sui principi di equivalenza ed effettività, ha escluso il contrasto col diritto unionale della norma nazionale impositiva del contributo unificato e ha ammesso più contributi nello stesso giudizio quando gli atti ne amplino l’oggetto. Richiama infine la Corte costituzionale n. 78 del 2016: l’art. 14, comma 3-bis, costituisce il principio di determinazione del contributo, mentre l’art. 12, comma 2, è mero corollario sulla base di calcolo.
Il ricorso è dunque rigettato; nulla sulle spese. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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