Controlli investigativi sulla prestazione vietati dallo Statuto dei lavoratori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22051 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3 della legge n. 300 del 1970 non elimina il potere dell’imprenditore di controllare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo, l’adempimento delle prestazioni cui i dipendenti sono tenuti, anche in modo occulto. Il controllo affidato a guardie particolari giurate o ad agenzie investigative non può invece riguardare, in nessun caso, né l’adempimento né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore, perché entrambi sono riconducibili all’attività lavorativa, sottratta a tale vigilanza. Ne consegue che le prove raccolte per il tramite dell’agenzia investigativa non sono utilizzabili a sostegno del licenziamento disciplinare.
Il Fatto
Nel corso di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, il lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato dalla società datrice, esercente attività di vigilanza privata, all’esito di indagini svolte tramite un’agenzia investigativa. Il giudice di primo grado riteneva illegittimo il recesso; la Corte d’Appello di L’Aquila, con diversa motivazione, confermava la decisione.
La Corte territoriale escludeva l’applicabilità dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori — invece richiamato in prime cure — e ricondivideva la fattispecie all’art. 3 della stessa legge. Poiché non era contestato che la società si fosse rivolta a un’agenzia investigativa per controllare l’adempimento della prestazione, ne deduceva l’inutilizzabilità delle prove così acquisite, pur se idonee a evidenziare comportamenti disciplinarmente rilevanti. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 300 del 1970, sostenendo che, proprio perché la Corte territoriale aveva applicato l’art. 3 e non l’art. 4, il controllo dovesse ritenersi lecito anche se finalizzato a verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative.
La Corte dichiara il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadita da Cass. n. 17004 del 2024. L’interpretazione degli artt. 2 e 3 dello Statuto è chiara nel distinguere due piani. Da un lato, l’art. 3 — che impone di comunicare ai lavoratori i nominativi e le mansioni del personale addetto alla vigilanza — non ha fatto venir meno il potere dell’imprenditore di controllare direttamente o tramite l’organizzazione gerarchica, conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni e di accertare eventuali mancanze, già commesse o in corso. Tale controllo può avvenire anche occultamente, senza che vi ostino la correttezza e la buona fede, soprattutto quando la modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta del dipendente, richiamando Cass. n. 2188 del 2020, Cass. n. 829 del 1992, Cass. n. 7889 del 1996 e Cass. n. 3039 del 2002.
Dall’altro lato, il controllo di terzi — guardie particolari giurate o addetti di un’agenzia investigativa — non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore: l’inadempimento è riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, sottratta a siffatta vigilanza, come affermato da Cass. n. 9167 del 2003, Cass. n. 15094 del 2018, Cass. n. 21621 del 2018 e Cass. n. 25287 del 2022.
Poiché la censura sosteneva erroneamente che il controllo sulla prestazione potesse essere effettuato mediante agenzie investigative, il motivo non trova accoglimento. Il secondo motivo è inammissibile, sia perché deduce la violazione dell’art. 4 dello Statuto, norma non applicata dalla Corte territoriale, sia perché l’accertamento sulla riferibilità del controllo investigativo allo svolgimento dell’attività lavorativa appartiene al giudice del merito, involgendo apprezzamenti di fatto.
Il ricorso è respinto nel suo complesso, con condanna della società ricorrente alle spese e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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