Accise, svincolo irregolare e responsabilità oggettiva del depositario fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 22041 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di svincolo irregolare di prodotti soggetti ad accisa dal regime sospensivo, il depositario fiscale è tenuto al pagamento dell’imposta in forza di una responsabilità oggettiva, che prescinde da colpa dimostrata o presunta e si fonda sulla sua partecipazione all’attività economica. L’abbuono d’imposta previsto dall’art. 4, comma 1, TUA e dall’art. 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 92/12/CEE opera solo quando ricorra una perdita o distruzione materiale del prodotto, che ne impedisca l’immissione in consumo o l’ingresso nel circuito commerciale. Lo svincolo irregolare dovuto ad atto illecito di un terzo non integra la fattispecie liberatoria, neppure se il depositario sia del tutto estraneo all’illecito e nutra legittimo affidamento sulla regolarità della circolazione. La disciplina interna va interpretata in conformità al diritto unionale, non ravvisandosi controlimiti rispetto agli artt. 3 e 53 Cost.
Il Fatto
La controversia riguarda un avviso di pagamento per accise su oli minerali relative agli anni 2005-2006, emesso nei confronti di una società depositario fiscale autorizzato, poi incorporata nella ricorrente. I prodotti petroliferi erano stati spediti in regime sospensivo verso un cessionario sloveno, ma l’autorità doganale di quel Paese aveva attestato la falsità dei timbri di ricezione apposti sui documenti di trasporto, sicché mancava la prova della consegna al destinatario.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, aveva invece affermato la responsabilità del depositario, escludendo rilievo estintivo al fatto illecito del terzo e all’archiviazione del connesso processo penale. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, con i quali la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4, 2, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 504/1995 e la lesione degli artt. 2, 3 e 53 Cost., sostenendo che la fattispecie concreta non sarebbe sussumibile nella perdita o distruzione e che la CTR avrebbe configurato una responsabilità oggettiva del depositario.
La questione centrale concerne l’ambito dell’abbuono d’imposta. L’art. 14, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE subordina il beneficio a due condizioni cumulative: l’esistenza di una perdita durante il regime sospensivo e l’imputabilità della stessa a caso fortuito o forza maggiore. La Corte richiama la giurisprudenza unionale secondo cui la nozione di perdita implica la materiale impossibilità del prodotto di essere immesso in consumo o di entrare nel circuito commerciale dell’Unione.
Nel caso di specie, il prodotto svincolato irregolarmente rimane nel circuito commerciale, sicché difetta la prima delle due condizioni. La responsabilità del depositario è di tipo oggettivo e si basa sulla sua partecipazione a un’attività economica, non su colpa dimostrata o presunta (Corte giust. 24 febbraio 2021, C-95/19, Silcompa; Corte giust. 2 giugno 2016, C-81/15, Kapnoviomichania Karelia). La Corte richiama inoltre la giurisprudenza interna che già escludeva l’esonero in caso di furto del prodotto, salvo dispersione o distruzione (Cass. nn. 25990/13; 27825/13; 28377/13; 6398/14; 16966/16; 4453/20).
La Corte esclude la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui l’obbligazione tributaria doganale è esclusa solo nel caso di perdita intesa come dispersione, e la capacità contributiva si correla al presupposto economico dell’imposizione, non alla concreta utilità conseguita dal contribuente. L’interpretazione conforme al diritto unionale è vincolata per il principio di primazia, non ravvisandosi controlimiti.
Le censure del secondo e quarto motivo, relative all’omessa motivazione sull’esito del processo penale e alla mancata valorizzazione dei riscontri documentali, sono dichiarate inammissibili perché vertenti su punti non decisivi, superati sul piano del diritto applicabile. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza interna e unionale sulla questione dell’abbuono.
Nota della Redazione
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