Inammissibile il conto giudiziale reso da chi non è agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 101 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la qualifica di agente contabile costituisce presupposto indefettibile della procedura. Ove tale qualifica difetti in capo al soggetto chiamato a rendere il conto, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità. Il documento prodotto non può essere qualificato come conto giudiziale e, di conseguenza, perdono rilievo le irregolarità contestate, quali l’incompletezza della rendicontazione o la discordanza dei valori rispetto al conto del patrimonio dell’ente. La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni ulteriore domanda, ivi compresa quella di discarico formulata in via subordinata, e preclude la condanna alle spese.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da una relazione del Magistrato istruttorio sul conto giudiziale riferito alla gestione di azioni di una società partecipata da un ente locale, per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023. L’istruttoria aveva evidenziato la mancata concordanza tra i valori iniziali e finali e quanto indicato nel conto del patrimonio dell’ente, la mancata indicazione delle partecipazioni in altri organismi, l’assenza della relazione dell’organo di revisione e l’assenza del passaggio di consegne tra l’agente contabile cessante e quello subentrante.
La presunta consegnataria eccepiva in via preliminare il difetto della qualifica di agente contabile, deducendo di non aver mai svolto attività di gestione dei diritti sociali connessi alla titolarità delle azioni, di non detenere i titoli, di non aver mai avuto potere dispositivo e di non essere mai stata sindaco dell’ente. Da ciò l’inammissibilità del conto per carenza della qualifica soggettiva; in via subordinata chiedeva il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via assorbente la questione preliminare, perché dalla sua soluzione dipende la stessa configurabilità del giudizio di conto. La verifica della qualifica di agente contabile non è un accertamento formale, ma il presupposto che radica la giurisdizione contabile sul soggetto chiamato a rendere il conto.
Alla luce dell’istruttoria e della documentazione in atti, il Collegio ritiene che non risulti dimostrato che la presunta consegnataria abbia rivestito la qualifica di consegnataria delle azioni per conto dell’ente locale. Il collegamento tra il soggetto e la gestione dei valori non emerge dagli atti: manca la dimostrazione dell’attività di gestione, della materiale detenzione dei titoli e del relativo potere dispositivo.
Su questa base il rendiconto reso non può essere considerato alla stregua di un conto giudiziale. Il documento prodotto resta un atto privo del presupposto soggettivo che ne consente la qualificazione: la dichiarazione di inammissibilità ne è la conseguenza necessaria.
La pronuncia produce un effetto assorbente sulle censure di merito. Le contestazioni relative all’incompletezza del conto e alla discordanza dei valori rispetto al conto del patrimonio dell’ente presuppongono l’esistenza di un conto giudiziale validamente instaurato. Venuto meno quel presupposto, le irregolarità non possono essere esaminate e la domanda subordinata di discarico resta priva di oggetto.
Quanto alle spese, in assenza di statuizioni di condanna a carico del presunto agente contabile, il Collegio non provvede. La declaratoria di inammissibilità esaurisce il giudizio, con trasmissione degli atti alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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